Adempimenti

Operativa la riduzione Inail del 20% in agricoltura

di Paola Sanna

L'istituto assicuratore - dopo aver ricevuto il fabbisogno finanziario per gestire le agevolazioni contributive introdotte dalla legge 247/2007 - conferma, con determina del presidente Inail 256 del 1° settembre scorso, nella misura del 20% la riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese agricole ammesse a fruire di tali benefici.


L'assicurazione Inail in agricoltura
Il Testo unico Inail dedica l'intero Titolo II alla gestione del rapporto assicurativo in agricoltura, definendo una tutela obbligatoria rivolta a queste figure tipiche del settore:
- lavoratori fissi o avventizi , addetti ad aziende agricole o forestali;
- proprietari , mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
- sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino;
- soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 del Dpr 1124/1965.

Contrariamente però a quanto accade nella generalità dei settori, tutelati dalla formula assicurativa proposta dall'Istituto, il premio assicurativo per gli operai del settore agricolo è riscosso dall'Inps che lo riceve unitamente alla contribuzione di propria competenza, e che poi provvede a versare all'Inail attraverso una ripartizione delle quote tra i due istituti.
Inoltre, per una completa valutazione della materia, è necessario ricordare che la tutela infortunistica degli impiegati del settore agricolo, dei suoi quadri e dirigenti è affidata invece all'Enpaia, che la gestisce in via esclusiva.


Le agevolazioni in agricoltura
In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 60 della legge 247/2007, il settore agricolo può beneficiare di una riduzione del premio Inail, non superiore al 20% dei contributi dovuti; tale entità è stata confermata nella misura del 20%, da ultimo con la determina citata in premessa.
Per avere titolo e poter fruire di tale agevolazione, l'impresa agricola
- deve essere in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza e igiene del lavoro così come previsti dal Dlgs 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore,
- deve ottemperare a tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- deve aver adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
- non deve aver registrato infortuni nel biennio che precede la data della richiesta di ammissione al beneficio, ed infine
- non deve essere stata destinataria di provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 legge 123/2007.

L'azienda che possiede tutti i requisiti sopra indicati, può accedere al beneficio in questione, considerando che lo stesso - come si ricorderà - è stato reso operativo solamente a partire dall'anno 2012 ed è subordinato a regime, alla presentazione per ogni anno, di apposita richiesta all'Inail con modalità telematiche, così come indicato dallo stesso Istituto assicuratore con la circolare 61/2012.
L'Inps è chiamato a verificare la regolarità contributiva delle aziende ammesse al beneficio e le riduzioni spettanti sono dedotte da quanto dovuto, ferma la possibilità di verifica dell'esistenza di tutti i requisiti richiesti.

Il beneficio introdotto dalla legge 247/2007, è cumulabile con altre agevolazioni eventualmente spettanti per effetto di ulteriori diversi provvedimenti normativi.
Va infine osservato, che per quanto riguarda le annualità pregresse, la riduzione dovrebbe essere riconosciuta dall'Inail in automatico purché l'azienda sia operativa da almeno un biennio e non abbia subito infortuni nel periodo considerato.


La nuova determina Inail
Con la determina del presidente dell'istituto,
- considerata la necessità di individuare la percentuale di riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli dipendenti per le annualità 2012-2013 e
- condivisa l'esigenza di rideterminare la misura della riduzione dei contributi anche per le annualità 2008-2011, dopo l'avvenuto trasferimento all'Inail dei fondi necessari a tali coperture per il periodo 2008-2013,
è stato deciso di fissare per gli anni 2012 e 2013 nella misura del 20% la riduzione dei contributi Inail dovuti per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese agricole per le quali ricorrono le condizioni sopra indicate e contestualmente di rideterminare per gli anni 2008- 2011 nella stessa misura del 20%, la riduzione precedentemente fissata con le determinazioni numero 113/2012 e n. 61/2013.

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