Adempimenti

F24: nuova causale contributo enti bilaterali per piccole imprese e cooperative

di Massimo Braghin

L'Agenzia Entrate, con risoluzione 15 settembre 2014, n. 83, ha reso nota l'istituzione di una nuova causale di contributo per il versamento degli importi dovuti all'ENTE BILATERALE PICCOLE IMPRESE E COOPERATIVE, ovvero l'EBIPIC.
Il versamento della contribuzione avviene tramite Modello F24, e tale nuova causale troverà esposizione nella sezione INPS, come da istruzioni dell'Agenzia Entrate, valorizzando i relativi campi in questo modo:
- SEZIONE INPS
- CODICE TRIBUTO: EBI1
- CODICE SEDE: si indica il codice della Sede Inps territorialmente competente;
- MATRICOLA INPS: si indica la matricola Inps dell'azienda;
- PERIODO DI RIFERIMENTO: nella colonna DA MM/AAAA si indica il mese e l'anno di competenza del tributo; invece la colonna A MM/AAAA non deve essere valorizzata.

L'ente bilaterale, in generale, è un ente di tipo privato, costituito da sindacati e datori di lavoro, per effetto di applicazione di disposizioni legislative o di clausole di contratti collettivi, che solitamente fanno riferimento a diversi settori di lavoro.
È un ente di tipo paritetico, in quanto, in seno all'ente bilaterale, i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori sono presenti in numero uguale, per garantire un perfetto bilanciamento degli interessi e dei poteri esperibili.
Le finalità che portano alla costituzione dell'ente bilaterale interessano molteplici aspetti del rapporto di lavoro, ovvero erogare la formazione professionale, vigilare sulla sicurezza del luogo di lavoro e delle condizioni di lavoro, offrire ai lavoratori prestazioni previdenziali qualora si verifichino eventi che possono pregiudicare la capacità di produrre lavoro e reddito, consentire la mutualizzazione degli obblighi retributivi in caso di lavoratori che instaurano molteplici rapporti di lavoro nel corso del periodo d'imposta, svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
L'aggettivo bilaterale, evidentemente, fa riferimento proprio alla possibilità che si abbia un dialogo fra le parti sociali, affinché la partecipazione e l'apporto da parte di tutti i soggetti coinvolti sia paritario e condiviso.
I fondi e gli enti bilaterali sono autosufficienti ed autonomi sia a livello organizzativo che economico, possiedono inoltre personalità giuridica e sono regolati da propri statuti. Di solito, inoltre, non hanno fini di lucro.
Nella generalità dei casi, l'adesione di un'azienda all'Ente Bilaterale relativo al settore di appartenenza, è disciplinata dal CCNL stesso. Quindi, sostanzialmente, è un'adesione implicita in quanto deriva dall'applicazione della normativa dettata dal CCNL; ovviamente, però, non può mancare la predisposizione di una sorta di scheda di adesione, contenente i dati principali dell'azienda interessata. In questo ambito, viene definita anche la contribuzione da destinare all'ente, distinguendo il quantum a carico dell'azienda e il quantum a carico del lavoratore, il quale troverà la relativa trattenuta nel prospetto paga o c.d. Libro Unico del Lavoro.
In materia di adempimenti, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere al versamento della contribuzione sia per la quota a carico dell'azienda, sia per la quota a carico del lavoratore.

Solitamente, il versamento è richiesto trimestralmente, come segue:
-Trimestre Gennaio/Marzo ---> entro il 30 Aprile.
- Trimestre Aprile/Giugno ---> entro il 31 Luglio.
- Trimestre Luglio/Settembre ---> entro il 31 Ottobre.
- Trimestre Ottobre/Dicembre ---> entro il 31 Gennaio.


Possono essere effettuati versamenti anche non trimestrali in base all'esigenza dell'Azienda.
Quanto alle modalità di determinazione della misura del contributo, il CCNL di riferimento stabilisce determinate misure percentuali, che devono essere applicate alla paga base e all'indennità di contingenza, per 14 mensilità.
È utile ricordare che la possibilità per le aziende di procedere, tramite Modello F24, al versamento della contribuzione di spettanza dell'INPS e della contribuzione ex legge n. 311/1973, ovvero dei contributi associativi che transitano per l'Inps ma hanno come destinazione finale uno specifico ente di un determinato settore, si deve alla Convenzione siglata tra Agenzia Entrate e Istituto stesso il 18 giugno 2008 e periodicamente rinnovata.
Inoltre, con la convenzione del 7 luglio 2014, siglata tra INPS ed Ente Bilaterale Piccole Imprese e Cooperative, viene ufficialmente affidato all'INPS il servizio di riscossione tramite Modello F24, dei contributi per il finanziamento dell'ente stesso.
Infine, non è raro che si configuri la fattispecie in cui il datore di lavoro non adempie agli obblighi contributivi in favore degli enti bilaterali. A tal proposito, è doveroso richiamare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 43/2010, con la quale, dopo la premessa relativa alla non obbligatorietà dell'iscrizione dell'azienda all'ente bilaterale, ci si sofferma sulla obbligatorietà in capo al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, mediante il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalente a quella erogata dalla bilateralità, in caso di adesione all'ente e di omissione di versamento dei contributi.
Il versamento dei contributi previsti per gli Enti Bilaterali è un adempimento contrattuale.

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