Adempimenti

Modello Cud 2015: dalle bozze numerose novità

di Claudio Boller

Facendo seguito all'intenzione, da parte dell'attuale governo, di introdurre il nuovo modello 730 precompilato a partire dall'anno 2015, modello che, almeno teoricamente, l'Agenzia delle Entrate invierà a più di 20 milioni di lavoratori, arriva ora anche la bozza del nuovo modello CU, Certificazione Unica, che sostituirà il modello CUD per le certificazioni dei redditi dei lavoratori e sarà allargato anche agli autonomi.
Come si sa, ai sensi del D.P.R. n. 322/98 art.4 comma 6-ter e 6-quater, ogni anno i datori di lavoro sostituti d'imposta rilasciano, entro il 28 febbraio, una certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme e valori percepite dai lavoratori, delle ritenute operate e delle detrazioni d'imposta effettuate.
Quattro le novità più rilevanti che emergono: La prima è quella che prevede che venga inserita nel modello CU, predisposto dai datori di lavoro, anche la certificazione delle ritenute operate nei confronti di lavoratori autonomi e professionisti. Fino ad oggi infatti le aziende, in forma libera, inviavano ai professionisti una dichiarazione delle ritenute operate sulle parcelle, da loro emesse l'anno precedente, ed inoltre inviavano ai lavoratori autonomi simile dichiarazione per le ritenute operate sugli importi a loro pagati, per prestazioni svolte ai sensi degli artt.2222 e segg. c.c.; importi che poi i singoli lavoratori autonomi riportavano nella propria dichiarazione dei redditi al fine del corretto calcolo delle imposte.
In tal senso viene prevista una apposita nuova sessione del modello CU, rispecchiante i dati che a tutt'oggi vengono indicati nel quadro SA autonomi del modello 770, compresi anche i dati inerenti ai contributi previdenziali a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi e la quota dei contributi a carico del lavoratore autonomo, e comprese le righe per l'indicazione delle somme corrisposte ante e post fallimento e liquidazione coatta amministrativa.
La seconda novità riguarda l'obbligo dell'invio ai lavoratori della certificazione, che viene fissata al 7 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento, data che precedentemente era posta al 28 febbraio e non aveva un vero carattere ordinatorio, considerato anche che gli enti pubblici, per i propri dipendenti, non la rispettavano praticamente mai.
Ora invece diventa una scadenza più stringente, in quanto (e qui sta la terza novità) entro la stessa data il sostituto d'imposta datore di lavoro dovrà inviare il modello anche all'agenzia delle entrate, per permettere evidentemente la predisposizione da parte dell'ente del nuovo modello 730 precompilato. Viene infatti prevista una sanzione fissa pari ad €100,00 in caso di ritardato invio, salvo una mini proroga per gli invii fatti entro i cinque giorni successivi.
La quarta novità è l'inserimento, nel nuovo modello CU, anche della sessione relativa ai dati del coniuge e dei familiari a carico, dati che venivano inseriti in sede di modello 770 e che ora verranno anticipati, per la rilevazione delle detrazioni analiticamente applicate.
Vengono inoltre previste molte nuove caselle, in una rivisitazione generale del vecchio modello CUD e sempre in prospettiva del 730 precompilato, per riportare le somme erogate dalle imprese per l'incremento della produttività del lavoro, per Lavori socialmente utili, per redditi esteri percepiti, si potranno indicare gli oneri detraibili e quelli deducibili con specifiche caselle, i dati per il bonus 80€ "Renzi", gli assegni periodici corrisposti al coniuge, e una chicca, l'indicazione cioè se si tratta di rapporto a tempo determinato o indeterminato.
Nell'ottica della semplificazione però si poteva procedere almeno con l'eliminazione dal modello delle righe attinenti ai contributi previdenziali e assistenziali, in quanto con l'invio mensile dei dati all'Inps tramite modello telematico Uniemens, gli stessi risultano doppioni di fatto inutili.

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