Adempimenti

Fondi di solidarietà obbligatori solo senza Cig e Cigs

di Mauro Pizzin

Solo le aziende con organico mediamente superiore a 15 dipendenti non assoggettate ai contributi per la Cassa integrazione ordinaria (Cigo) e straordinaria (Cigs) sono tenute ad aderire ai fondi di solidarietà bilaterali sulla base di «modalità e condizioni previste da ogni accordo o contratto collettivo di costituzione del singolo fondo e successivo decreto interministeriale di istituzione».
Il chiarimento arriva dalla Direzione generale per l'attività ispettiva del Lavoro in risposta all'interpello 21/14, cumulante due istanze presentate rispettivamente da Confindustria e da Agci, Confcooperative e Legacoop in merito all'applicazione della disciplina dei fondi ai «settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale». Si ricorda che il quadro dei fondi di solidarietà bilaterali – a due anni di distanza dalla legge 92/12, che li ha introdotti con l'articolo 3, comma 4 e seguenti – resta ancora frammentato, con un percorso attuativo caratterizzato da continui rinvii rispetti alle scadenze originarie (si veda anche «Il Sole 24 Ore» dell'11 giugno scorso). La riforma Fornero ritaglia per essi un ampio campo di possibili interventi, assicurando una prestazione integrativa all'Aspi, erogando assegni straordinari in caso di esodi con pensionamento entro cinque anni, contribuendo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Nell'interpello si chiarisce che la ratio della norma – la quale affida alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, la costituzione di fondi bilaterali – è dunque quella di assicurare una tutela in costanza di lavoro nei casi di «riduzione o sospensione dell'attività» in realtà imprenditoriali non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina «afferente ai trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria». L'adesione è quindi prevista esclusivamente per le aziende con organico superiore mediamente a 15 dipendenti «che non possano fruire di entrambe le forme di sostegno al reddito» e dunque non siano tenute a pagare i contributi per Cigo e Cigs.
Del resto – conclude il ministero – la competenza attribuita alle parti sociali ai fini dell'istituzione e della definizione degli interventi dei fondi bilaterali conferma l'obiettivo di modulare gli strumenti di sostegno al reddito in funzione delle effettive esigenze dei diversi settori produttivi, «scongiurando» in tal modo l'introduzione di ulteriori oneri a carico di quelle realtà imprenditoriali che possono già fruire di ammortizzatori sociali.
Definito il principio, sul piano pratico modalità e condizioni per l'istanza all'accesso – si conclude nell'interpello, che così risponde all'altra richiesta di chiarimenti – occorrerà rimettersi alla disciplina dei singoli contratti collettivi di istituzione del fondo e del successivo decreto interministeriale di istituzione, con ciò superando le modalità e delle condizioni individuate per i fondi prima dell'entrata in vigore della legge 92/12.

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