Adempimenti

Bonus 80 euro: le ultime istruzioni sui recuperi

di Paola Sanna

Con circolare n. 22 dell'11 luglio 2014, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al riconoscimento del credito di imposta introdotto dal D.L. 66/2014, dopo le novità apportate in materia dalla legge di conversione n. 89 del 23 giugno scorso.

Le novità in materia di recupero

La modifica introdotta dalla legge 89/2014 in un'ottica di semplificazione dell'adempimento posto a carico dei sostituti di imposta ha disciplinato la compensazione diretta attraverso l'utilizzo del codice tributo 1655 ed ha eliminato:

- la necessità di limitare il recupero a capienza delle ritenute disponibili;

- il riferimento al "periodo di paga", limite che andava considerato ai fini dell'individuazione appunto dell'ammontare di ritenute contributi disponibili da aggredire con il credito.

Il credito esposto in F24 con il codice 1655 entra quindi nel sistema di compensazione anche toccando sezioni diverse dall'Erario e può essere portato anche nei modelli relativi ai versamenti dei mesi successivi, fino a completo recupero.

Le compensazioni di 1655

È possibile che in un periodo di paga il sostituto maturi un credito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per effetto della corresponsione del bonus agli aventi diritto, ma si può presentare anche un'ipotesi debitoria tutte le volte che a fronte di un ricalcolo il bonus erogato vada restituito all'erario. In questo caso, va operato come segue:

- raffrontare credito e debito di bonus sorti nello stesso mese;

- se dal rapporto il credito è maggiore del debito, in compensazione può essere utilizzata solo la parte di credito eccedente;

- se invece dal rapporto il credito è minore del debito, la parte da versare va indicata con il codice 1655, esposto però nella sezione a debito del modello F24.

Sono comunque fatte salve eventuali modalità di recupero operate prima del 24 giugno 2014, anche se va segnalato che l'intera gestione del bonus verrà riepilogata nel modello 770 del prossimo anno.

Esposizione in F24

Il codice tributo 1655 è esposto - come noto - nella sezione "Erario" indicando mese ed anno, tenendo presente che va considerato a tal fine il giorno in cui è avvenuta l'erogazione del credito ai lavoratori da parte dei sostituti d'imposta, quindi seguendo l'ordinario principio di cassa.

A questo proposito, l'Agenzia chiarisce anche che anche la gestione del recupero del credito di imposta beneficia del principio di cassa c.d. allargato. Ed ancora, eventuali recuperi di bonus relativi al 2014, ma operati nel corso del periodo di imposta 2015, mantengono sempre il periodo di riferimento dell'anno e del mese in cui il credito è stato erogato.

Nelle ipotesi di conguaglio "tardivo", intendendo per tale quello effettuato nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno 2015, il periodo di riferimento sarà dicembre e l'anno il 2014.

Le novità per Amministrazioni dello Stato e enti pubblici

La P.A. può recuperare il credito erogato compensando ritenute e contributi dovuti utilizzando:

- il modello F24 ordinario, in caso di saldo complessivo pari a zero, oppure

- il modello F24 Enti Pubblici, in caso di contestuale versamento.

La norma non fornisce alcun criterio prioritario rispetto a quanto sopra e pertanto, il sostituto di imposta può scegliere la modalità che preferisce, avendo cura però di evitare l'insorgenza di ipotesi di incapienza.

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