Adempimenti

Classificazione dei datori di lavoro: al via la nuova procedura automatizzata

di Luca Vichi

L'Inail, con le istruzioni operative del 27 giugno 2014, riprende e diffonde la circolare Inps 25 giugno 2014, n. 80, con la quale l'istituto, oltre ad aver introdotto una nuova procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro, ha aggiornato alla codifica delle attività economiche ATECO 2007 il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'art. 49 della legge 88/1989 ed ha conferma to l'obbligatorietà dell'unicità della posizione contributiva aziendale.
Il nuovo manuale di classificazione supera, dunque, integralmente sostituendolo quello allegato alla circolare Inps n. 65/96, a suo tempo trasmesso alle Strutture in indirizzo.
Sull'argomento si fa riserva di successive istruzioni in merito alla gestione dei casi particolari trattati nella citata Circolare, nonché all'esito degli incontri con Inps per l'allineamento degli archivi informatici dei due Istituti.
Nuova procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro
Come anticipato l'Istituto annuncia la semplificazione della procedura di inquadramento dei datori di lavoro mediante un nuovo sistema automatizzato in grado di attribuire ai datori di lavoro, in tempo reale, la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione.
La nuova procedura, coerente con le disposizioni di cui all'articolo 49 della Legge n. 88/1989, non modifica le regole fino ad ora adottate. La classificazione dei datori di lavoro continuerà infatti ad avvenire con riferimento all'attività effettivamente esercitata con i dipendenti assunti, permanendo le particolarità riservate ai casi di attività plurime (attività prevalente, attività accessorie alla principale e inquadramento unico).
La nuova procedura di iscrizione dei datori di lavoro prevede che, nella generalità dei casi, l'inquadramento avvenga automaticamente al momento di presentazione della domanda. Tuttavia alcune attività non potranno essere suscettibili di inquadramento automatizzato; in questi casi sarà necessario l'intervento della sede INPS di competenza.
La nuova gestione si fonda su un'autocertificazione dell'attività dichiarata e, qualora necessario, sulla compilazione di un questionario, personalizzato in base all'attività indicata.
Tutte le iscrizioni effettuate mediante il sistema automatizzato di inquadramento saranno sottoposte a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato. In caso di esito positivo, l'inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato. Qualora, invece, l'esito dei controlli evidenziasse difformità rispetto a quanto dichiarato, la sede competente per la gestione della matricola aziendale contatterà direttamente il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate.

Adozione della codifica Ateco 2007
Con il Regolamento (CE) n. 1893/2006, come modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008, è stata adottata, a livello europeo, una nomenclatura unica delle attività economiche.
Anche l'INPS è stato chiamato ad adeguare i propri standard e ha adottato l'ATECO 2007 quale criterio di catalogazione delle attività economiche su cui basare l'inquadramento dei datori di lavoro.
Ne consegue che i datori di lavoro che inviano ora una domanda di iscrizione all'INPS hanno l'obbligo di comunicare il codice dell'attività economica esercitata, desumibile dalla tabella ATECO 2007 (si veda la tabella riportata nel "Manuale di classificazione dei datori di lavoro" allegato alla circolare n. 80/2014).
Qualora il datore di lavoro eserciti attività plurime con una diversa classificazione ATECO 2007 e tali attività non siano connotate dai caratteri dell'autonomia funzionale ed organizzativa, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente svolta con i lavoratori dipendenti.
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Nota bene: la classificazione ATECO 2007 prevede la possibilità di utilizzare fino a 6 cifre di dettaglio; qualora tale maggior livello di dettaglio non sia necessario, la classificazione può limitarsi ad utilizzare 3, 4 oppure 5 cifre. Nei rapporti con l'INPS deve essere sempre indicato un codice a 6 cifre; la codifica accettata dall'Istituto è esclusivamente quella contenuta nel manuale allegato alla circolare in commento e utilizzata nella procedura on line di iscrizione dei datori di lavoro.
Per le attività che non sono censite dall'ISTAT la classificazione ufficiale ATECO 2007 è stata integrata con codici di classificazione delle attività ad uso esclusivo dell'INPS (Sezione "Attività dei datori di lavoro non censite dall'ISTAT").
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Chiarimenti sull'inquadramento previdenziale di particolari attività
La circolare n. 80/2014 fornisce alcuni chiarimenti in materia di inquadramento previdenziale:
- le Casse edili non possono più essere classificate fra le attività ausiliarie dell'edilizia, ma devono rientrare, con decorrenza giugno 2014, nel settore Terziario (CSC 7.07.06);
- i lavoratori dipendenti delle case da gioco, sale scommesse e sale giochi devono essere iscritti alla Gestione ex ENPALS, sempre che tali attività siano esercitate in modo esclusivo dal datore di lavoro (CSC 7.07.09). Nel caso in cui, invece, l'attività abbia carattere promiscuo (essendo spesso le case da gioco e le sale giochi all'interno o annesse ai pubblici esercizi) e non rivesta carattere di autonomia, i lavoratori occupati continuano a essere assicurati presso l'INPS (CSC 7.07.08).

Obbligo dell'unicità della posizione contributiva aziendale
L'Istituto, nella circolare in commento, ribadisce l'obbligatorietà dell'unicità della posizione contributiva aziendale.
Per consentire un graduale adeguamento di tutti gli attori del sistema alle regole dell'unicità della posizione contributiva, viene previsto un periodo transitorio, valido fino al 31 dicembre 2014, entro il quale i datori di lavoro e/o intermediari dovranno registrare nella procedura "Iscrizioni e Variazioni" le unità operative alle quali abbinare i lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive (matricole) secondarie.
In caso di mancato adempimento, le Sedi cesseranno d'ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primaria.

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