Adempimenti

La rateazione "breve" del debito contributivo nei confronti dell'Inps

di Luca Vichi

La fonte principale di riferimento in tema di rateazioni è costituita dall'art. 2, comma 11, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, (legge 7 dicembre 1989, n. 389) che ha definito la titolarità degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e del Ministero del lavoro a concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, rispettivamente in 24 e 36 mensilità. L'art. 116, comma 17, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha disciplinato invece la possibilità che il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, autorizzi il prolungamento della durata della rateazione fino a 60 mesi.
Con la circolare n. 108 del 12 luglio 2013 l'INPS ha illustrato la nuova possibilità di rateazione in base alla quale il contribuente, in relazione alla specifica situazione debitoria maturata e sulla base di proprie valutazioni, può presentare alla sede competente titolare della gestione dei crediti oggetto della rateazione in corso (principale) una domanda per accedere ad un apposito piano di "rateazione breve". Tale piano, che non può essere di durata superiore a 6 mesi, può consentire, a fronte di una situazione di temporanea mancanza di liquidità, l'effettuazione del versamento della contribuzione mensile o periodica, purché regolarmente denunciata o imposta e può essere utilizzato per una sola volta nel corso della rateazione principale e con pagamento da effettuare in un numero massimo di 6 rate mensili.
Tenuto conto del carattere di eccezionalità di tale strumento il periodo dilazionabile in modalità breve può essere:
- 3 mesi per i datori di lavoro ed i committenti;
- un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.
Il contribuente che utilizzi tale modalità e che provveda al versamento delle rate richieste (nel numero massimo di 6) mantiene il requisito di correntezza contributiva. In tal caso il contribuente, oltre al regolare versamento delle rate accordate con la rateazione principale, deve effettuare il corretto adempimento delle rate in conto della "rateazione breve".
Il mancato o parziale versamento mensile di una delle rate determinate con il piano di "rateazione breve" comporta, da una parte la revoca della rateazione principale e, dall'altra, il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora dovute in conto della contribuzione corrente regolarizzata mediante la medesima "rateazione breve".
Il credito residuo oggetto della rateazione principale e l'importo ancora dovuto per le mensilità regolarizzate con il piano di "rateazione breve" saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all'Agente della Riscossione per le successive attività di recupero. La "rateazione breve", infatti, presuppone sempre un piano di rateazione principale cui la stessa accede.
Si precisa che tale strumento può essere utilizzato dal contribuente per mantenere il requisito di correntezza contributiva non solo rispetto a ciascuna delle Gestioni comprese nella rateazione principale, ma anche rispetto a quelle, non incluse in quest'ultima, per le quali il contribuente, identificato dal medesimo codice fiscale, è tenuto all'assolvimento di un ulteriore obbligo contributivo. In tal caso la domanda va indirizzata alla sede competente a gestire la contribuzione mensile/periodica regolarizzata con la domanda di "rateazione breve".
Qualora il periodo di irregolarità superi quello sanabile mediante ricorso alla modalità di "rateazione breve", gli importi ancora dovuti in conto della rateazione principale revocata sono richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all'Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.
L'accesso alla "Rateazione breve" deve avvenire, per ciascuna delle gestioni amministrate dall'INPS, secondo le seguenti istruzioni (INPS, msg. 11532/2013):

Gestioni Private
Il contribuente deve compilare il modello di domanda telematico in uso per la Gestione privata interessata dalla particolare tipologia di regolarizzazione, riportando nel campo "NOTE" l'indicazione mm/aaaa in corso di pagamento>.

Gestioni Dipendenti Pubblici
Per le Gestioni Dipendenti Pubblici la domanda deve essere inoltrata utilizzando la procedura web "Rateazione debiti ente". In tal caso, l'interessato ovvero il delegato a ciò appositamente autorizzato, deve utilizzare l'apposita procedura web selezionando "Rateazione breve".

Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
Per le Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, la domanda deve essere inoltrata utilizzando il modello (SC79) disponibile sul portale www.inps.it alla sezione Informazioni/ex Enpals Area dedicata/Modulistica/Italiano/Imprese. Tale modello deve essere inoltrato, in formato pdf, alla casella di Posta Elettronica Certificata della sede INPS nella quale opera il "Polo PALS" di competenza. La PEC deve riportare in oggetto la dicitura "Domanda di rateazione breve Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico".

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