Previdenza

Naspi con divieto di licenziamento, attenzione alle date

di M.Pri.

Per l'accesso alla Naspi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza dell'adesione del dipendente ad accordi collettivi aziendali, rileva la data di adesione all'accordo stesso e quella di risoluzione del rapporto. Con la circolare 180/2021 Inps riepiloga le ipotesi in cui può essere concessa l'indennità di disoccupazione, con particolare riferimento al caso introdotto dal decreto legge 104/2021, in base al quale, a fronte del blocco dei licenziamenti introdotto in via emergenziale durante la pandemia da Covid-19, i lavoratori che aderiscono a un accordo collettivo di esodo in vigenza del divieto di licenziamento possono ottenere la Naspi.
Il blocco è stato introdotto inizialmente fino al 30 giugno 2021 e successivamente prorogato al 31 ottobre e al 31 dicembre a fronte dell'utilizzo di determinati ammortizzatori emergenziali.
Inps precisa che per i lavoratori di aziende a cui il divieto di licenziamento è scaduto il 30 giugno, l'accesso alla Naspi è consentito se l'adesione all'accordo collettivo e gli effetti della risoluzione del rapporto di lavoro sono avvenuti entro tale data.
Per le cessazioni collegate a un accordo collettivo successive al 30 giugno, la Naspi è riconosciuta solo se al momento della risoluzione all'azienda si applica ancora il divieto di licenziamento.

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