Previdenza

Nessuna rivalutazione per gli indennizzi Inail da danno biologico

di Pietro Gremigni

Confermati i valori degli indennizzi per danno biologico anche per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022, stante la mancata rivalutazione degli stessi a causa dell'indice negativo dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019.
L'Inail con la circolare del 24 novembre 2021 n. 33, nel rendere noto tale risultato alla luce del decreto ministeriale del 23 settembre 2021, rimanda in pratica ai valori dell'anno precedente e in definitiva al Dm 23 aprile 2019 che li aveva approvati per un triennio.
L'indennizzo erogato dall’istituto assicurativo a fronte di eventi infortunistici lesivi dell'integrità psicofisica, suscettibile della persona è costituito:

– dall'erogazione in capitale se la menomazione è pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;
– dall'erogazione in forma di rendita se la menomazione è superiore al 16%.

Le menomazioni pari o superiori al 16% danno diritto a un'ulteriore quota di rendita.
Il valore dell'indennizzo erogato in forma capitale è contenuto nel citato Dm del 23 aprile 2019, come rivalutati nel 2020 e oscilla in base alla percentuale di menomazione permanente (dal 6% al 15%) e in relazione all'età.

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