Previdenza

Domande entro maggio per il bonus da 2.400 euro

di Matteo Prioschi

Ci sarà tempo fino al 31 maggio per chiedere all'Inps il bonus da 2.400 euro previsto dal decreto legge Sostegni in favore di diverse categorie di lavoratori. Si tratta di:
- stagionali, a tempo determinato e somministrati del turismo e delle terme;
- stagionali di altri settori;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- venditori a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo,
che non hanno beneficiato dell'analogo bonus previsto dal decreto 137/2020, articoli 15 e 15-bis. A questi ultimi, infatti, la nuova tranche di aiuti viene pagata in automatico dall'istituto di previdenza.

Con la circolare 65/2021, l'istituto di previdenza ha posticipato il termine del 30 aprile fissato dallo stesso decreto legge 41/2021. La richiesta va effettuata tramite il sito internet Inps, ma la procedura non è ancora stata implementata e quindi le domande al momento non possono essere inoltrate. Secondo l'istituto, ciò sarà possibile entro questa settimana.

Oltre a indicare i requisiti richiesti alle varie categorie di lavoratori per poter ottenere il bonus, la circolare elenca le incompatibilità tra l'aiuto e altre prestazioni. E, come successo per i bonus precedenti, oltre a quelli espressamente indicati nel decreto legge, ne cita ulteriori. Il contributo «in analogia a quanto disposto dall'articolo 86 del decreto Rilancio Italia» non è cumulabile con l'indennità per i lavoratori domestici e con quelle erogate dalle Casse di previdenza dei professionisti. Bonus incompatibile anche con il reddito di cittadinanza, sempre in analogia con il decreto Rilancio.

Via libera, invece, alla cumulabilità con borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi a fini di studio e addestramento professionale, premi e compensi per attività sportiva dilettantistica e prestazioni di lavoro occasionali di importo non superiore a 5.000 euro all'anno. Compatibilità confermata per cariche elettive e/o politiche solo se prevedono gettoni di presenza e non indennità di funzione o altri emolumenti.

Nella circolare 65/2021, a differenza di quanto avvenuto in passato, ad esempio con la circolare 137/2020 relativa al decreto Ristori, viene differenziata la data di verifica di due requisiti. Per quanto riguarda gli stagionali di turismo e terme, ad esempio, l'articolo 10, comma 2, del Dl 41/2021 stabilisce che non devono essere «titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi alla data di entrata in vigore del presente decreto» cioè lo scorso 23 marzo. Inps, invece, stabilisce che al 23 marzo non devono essere titolari di pensione diretta o indennità Naspi, mentre al 24 marzo non devono essere titolari di lavoro dipendente. Questa disparità tra decreto e circolare vale la si riscontra anche per i lavoratori a tempo determinato di turismo e terme e quelli dello spettacolo. Mentre per gli autonomi occasionali è il comma 3, lettera c, dell'articolo 10 a prevedere la doppia data.

Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo, si rileva che, mentre il decreto legge precisa che il reddito non superiore a 75.000 o 35.000 euro è riferito al 2019, nella circolare non viene precisato l'anno, ma si legge che si devono «fare valere almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021…da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro». La circolare precisa invece anche per i lavoratori con reddito inferiore a 35mila euro vige il requisito di non essere titolari di pensione o di un contratto a tempo indeterminato escluso quello intermittente senza indennità di disponibilità.

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