Previdenza

Bonus baby sitter vietato a parenti e affini

di M.Pri.

Il baby sitter non può essere un parente o affine fino al terzo grado, mentre è possibile che tra genitore e baby sitter ci sia stato un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa conclusa da meno di sei mesi. I pensionati che volessero fare da baby sitter devono fare attenzione al fatto che il relativo compenso può non essere cumulabile con la pensione, con la relativa sospensione della stessa (ad esempio quella in Quota 100 o per i lavoratori precoci) o riduzione dell'importo (invalidità).

Con la circolare 58/2021, pubblicata ieri, dopo che già dall'8 aprile Inps ha consentito la presentazione delle domande, sono state fornite le istruzioni riguardanti la fruizione del bonus introdotto dal decreto legge 30/2021 al fine di aiutare i genitori lavoratori in caso di attivazione della didattica a distanza, o di quarantena o infezione da Covid-19 di un figlio convivente under 14. Quest'ultimo requisito viene verificato d'ufficio tramite le informazioni contenute nell'anagrafe nazionale della popolazione residente e negli archivi Inps. La circolare precisa, a integrazione del decreto legge, che se il figlio è affetto da disabilità grave, il bonus viene riconosciuto in caso di sospensione dell'attività scolastica in presenza o se viene chiuso il centro diurno a carattere assistenziale in cui il ragazzo è ospitato.

Il contributo, del valore massimo di 100 euro a settimana per nucleo familiare indipendentemente dal numero dei figli, può essere chiesto da:
-iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps (se iscritti anche ad altra gestione autonoma Inps o Cassa professionale la domanda viene riconosciuta da quest'ultime);
-lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni Inps;
-lavoratori autonomi iscritti alle Casse dei professionisti;
-personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
-dipendenti del settore sanitario, pubblico o privato accreditato, che siano medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia medica, operatori sociosanitari. Inoltre viene riconosciuto a medici di base e pediatri di libera scelta in convenzione, ostetrici, soccorritori, autisti, medici e personale sanitario del servizio 118, tutti se in convenzione con le Asl.

Il bonus può essere utilizzato solo nelle giornate in cui l'altro genitore non richiedente non lavora in modalità agile, oppure non lavora del tutto o è in cassa integrazione per tutto il giorno o, ancora, non fruisce di un congedo con o senza indennizzo come previsto dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del Dl 30/2021. Fa eccezione il caso in cui l'altro genitore si trovi in una delle situazioni precedenti per accudire figli avuti in altro rapporto. C'è invece compatibilità con il congedo di maternità, quello parentale e le ferie.Le prestazioni vanno pagate tramite il libretto famiglia e il genitore beneficiario avrà tempo fino al 30 settembre per comunicarle sulla piattaforma Inps delle prestazioni occasionali.

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