Previdenza

Poligrafici prepensionabili entro il 2023

di Antonello Orlando

L'Inps, con la circolare 93/2020, fornisce le istruzioni operative per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici, così come modificato dalla legge di bilancio del 2020.

Quest'ultima è intervenuta sull'articolo 1, comma 500, della legge 416/1981, dedicata al prepensionamento dei poligrafici. I lavoratori interessati da questa forma di prepensionamento sono tutti i dipendenti di imprese che stampano quotidiani, periodici, nonché editrici di giornali e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale. Le imprese poligrafiche, come sopra identificate, potranno consentire l'accesso al prepensionamento ai propri dipendenti solo a condizione che presentino (o abbiano presentato) fra il 1° gennaio scorso e la fine del 2023 un piano di gestione di crisi attraverso la fruizione della Cigs per riorganizzazione o ristrutturazione aziendale al ministero del Lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del Dlgs 148/2015, come disciplinato dalla circolare ministeriale 21/2017.

Inps, nella circolare 93/2020, precisa che il prepensionamento non sarà accessibile per le imprese che accedano ai trattamenti straordinari di integrazione salariale (Cigs) per le altre causali di crisi aziendale (inclusa la cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa) o di contratto di solidarietà; le imprese dovranno dunque avere richiesto con apposito piano l'accesso alla Cigs per riorganizzazione aziendale di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi con decreto di ammissione alla cassa finalizzata al prepensionamento entro i limiti di bilancio previsti dalla manovra del 2020.

I lavoratori che potranno aderire al prepensionamento entro il 2023 dovranno possedere un'anzianità contributiva di 35 anni nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, in deroga al requisito ordinario pari a 37 anni. I 35 anni di contributi andranno maturati entro il periodo di godimento della Cigs e non oltre la fine del 2023. Inps ricorda poi che, ai fini della maturazione dei 35 anni, saranno considerati utili i contributi accreditati, inclusi quelli figurativi, volontari e da riscatto, nonché quelli riscattati per costituzione di rendita vitalizia in base all'articolo 13 della legge 1338/1962 (che, se ancora non riconosciuti andranno verificati secondo i protocolli di controllo dell'istituto). Il requisito di 35 anni, nel corso del periodo di deroga disposto dalla legge 160/2019, non sarà sottoposto agli adeguamenti a speranza di vita, però non potrà però essere raggiunto attraverso il cumulo contributivo della legge 228/2012 come modificato dalla legge di bilancio del 2017.

Inps, ricordando che tale prepensionamento è vincolato a un capitolo di bilancio previsto dalla legge 160/2019, dà evidenza del processo di monitoraggio secondo cui il ministero del Lavoro invierà all'istituto stesso i singoli accordi aziendali al momento della sottoscrizione, comprensivi dell'elenco dei lavoratori ammessi al prepensionamento. La direzione centrale pensioni Inps diramerà a tutte le strutture territoriali l'elenco degli ammessi al prepensionamento per ogni accordo, specificandone la decorrenza della pensione.

I lavoratori dovranno presentare la domanda di accesso al pensionamento anticipato entro 60 giorni dall'ammissione alla Cigs qualora abbiano già maturato i 35 anni di contributi richiesti, ovvero entro 60 giorni dalla maturazione dei 35 anni nel caso in cui il requisito sia maturato durante la fruizione dell'integrazione salariale straordinaria. La domanda di pensionamento anticipato sarà presentata dai lavoratori online o anche attraverso contact center o dagli intermediari abilitati. Alla richiesta andrà allegato il modello dichiarativo del datore di lavoro AP131. La pensione anticipata decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello della presentazione della domanda a condizione che sia stato risolto il rapporto di lavoro subordinato.

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