Previdenza

Accesso alla seconda tranche di Cassa Irrisolto il rebus del periodo residuo

di Barbara Massara

In coincidenza della scadenza di oggi e di quella del 17 luglio, aziende e consulenti del lavoro sono ancora alla ricerca delle puntuali indicazioni operative per presentare correttamente la seconda tranche delle domande di Cassa integrazione per Covid-19.

A questa esigenza si aggiunge la problematica del rigetto massivo delle domande con richiesta di anticipazione del 40% ai sensi dell’articolo 22 quater del Dl n. 18/2020.

Il principale dubbio operativo sulla presentazione delle nuove istanze riguarda la gestione del cosiddetto periodo residuo non utilizzato rispetto alle prime 9 settimane autorizzate, posto che è lo stesso articolo 19 del Dl n. 18/2020, nella versione in vigore dal 19 maggio, che riserva la domanda per richiedere l’incremento delle 5 settimane di Cigo o Assegno ordinario ai soli datori che abbiano effettivamente fruito delle prime 9.

La circolare n. 84 emessa dall'Inps nella notte di venerdì 10 luglio, integrata dal messaggio n. 2806 di ieri, non ha chiarito in modo decisivo se e come debba essere presentata la richiesta del periodo residuo, considerato che nel provvedimento è stata utilizzata più volte l'espressione «potrà chiedere» ed è stato anche previsto che in mancanza del file autocertificativo delle settimane fruite, «il periodo autorizzato e quello utilizzato si considerano coincidenti».

Infatti, dopo l’intervento perentorio del Lavoro con nota del 6 luglio 2020, in cui quest’ultimo ha vietato la presentazione di un’unica domanda inclusiva del residuo delle 9 settimane e dell’incremento delle 5 settimane, l’Inps nell’ultima circolare ha cambiato posizione rispetto a quella espressa nei precedenti messaggi 2101/2020 e 2489/2020, nei quali consentiva di inviare un'unica domanda. Pertanto, in base all’ultimo provvedimento sembrerebbe necessario presentare una domanda ad hoc per fruire del periodo residuo delle 9 settimane, e solo dopo la relativa autorizzazione, sarebbe consentito presentare un’ulteriore richiesta per l’incremento delle 5. Dai rigetti delle domande ricevuti in questi giorni, sembrerebbe che la motivazione sia proprio il mancato esaurimento delle 9 settimane, sebbene per pochissimi giorni o frazione di giorni.

Questo vuol dire, per pochi giorni di residuo, duplicare le domande per le prime 9 settimane (e poi per le ulteriori 5), con le relative istruttorie e autorizzazioni, nonché rischiare sovrapposizioni dei relativi periodi che potrebbero “infastidire” le procedure informatiche Inps.

Per evitare che il sistema si blocchi in modo definitivo con danni pesanti per aziende e dipendenti, è necessario che vengano previsti piccoli margini di flessibilità (ad esempio, residui inferiori a una settimana) che consentano di non annullare le domande già presentate, posto che mancano solo due giorni alla scadenza.

Un’altra grande fonte di preoccupazione è, poi, rappresentata dal rigetto massivo delle domande di Cassa integrazione con richiesta di anticipo del 40 per cento. Tali istanze risultano annullate per mancato esaurimento delle prime 9 settimane, anche per la Cassa in deroga, per la quale l’esaurimento si determina in base alle settimane autorizzate e non a quelle effettivamente fruite. Posto che nel caso della Cigd il criterio è oggettivo e non richiede calcoli consuntivi, tali rigetti non risultano giustificabili e stanno producendo l’effetto di rinunciare alla nuova modalità di pagamento dell’acconto del 40%, che rischia di essere un flop come l’anticipo bancario previsto nella prima fase.

La lettera dei consulenti al ministro del Lavoro e al presidente dell'Inps

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©