Previdenza

Nelle ristrutturazioni assegno fino a 5 anni senza contributi

di Matteo Prioschi

Addio al contratto di solidarietà espansiva, sostituito fino al 2020 dal contratto di espansione, il quale sarà accessibile solo alle aziende con oltre mille unità lavorative che devono affrontare un progetto di reindustrializzazione e riorganizzazione. Lo strumento è previsto nel nuovo decreto crescita, che per la conversione in legge attende il via libera del Senato.

Il contratto di espansione abbina ammortizzatori sociali e uno scivolo verso la pensione con l’obbligo di nuove assunzioni a tempo indeterminato (ma senza un tasso di sostituzione obbligatorio rispetto ai dipendenti che lasciano l’impresa) e la riqualificazione del personale in base a un progetto di formazione dettagliato, con rientro in azienda di almeno il 70 per cento.

Il nuovo contratto può essere attivato tramite accordo con i sindacati e verifica dell’intesa da parte del ministero del Lavoro. Per gli addetti che mantengono il posto di lavoro si può fare ricorso alla Cigs fino a 18 mesi con una riduzione media oraria del 30%, anche in deroga ai limiti previsti dalla norma.

Inoltre, i dipendenti distanti non più di cinque anni dalla pensione di vecchiaia (se hanno già maturato il minimo contributivo) o da quella anticipata (esclusa quota 100) possono essere licenziati e accompagnati al trattamento previdenziale. Nel periodo che trascorre tra l’uscita dall’azienda e la pensione, il datore di lavoro deve erogare un importo pari all’assegno previdenziale maturato alla cessazione, eventualmente inclusivo della Naspi. Se l’accesso è alla pensione anticipata, vanno versati anche i contributi, escluso il periodo coperto da contribuzione figurativa per Naspi.

Alternativa «low cost»

Il nuovo strumento costituisce una sorta di versione low cost dell’isopensione, la quale, oltre ad avere una durata massima di sette anni, comporta sempre il pagamento dei contributi a beneficio del lavoratore. In compenso il decreto legge stabilisce che i requisiti per la pensione in vigore al momento di sottoscrizione dell’accordo per l’uscita non potranno essere cambiati successivamente da altre norme.

In tema di ammortizzatori sociali è confermata, rispetto alla versione del Dl licenziata dal governo, la proroga per 12 mesi della mobilità in deroga per dipendenti di imprese delle aree di crisi industriale complessa che concludono la mobilità ordinaria o in deroga entro quest'anno.

Coperto il Bonus Sud

Sul fronte degli incentivi, l’esame alla Camera ha consentito di rimediare al pasticcio relativo al Bonus Sud. La legge di bilancio 2019 lo ha prorogato fino al 2020, ma l’Anpal, con un decreto pubblicato a fine aprile, ne ha ridotto l’operatività alle assunzioni effettuate dal 1° maggio di quest’anno per mancanza di fondi (erano stati previsti fino a 500 milioni di euro per dodici mesi). Ora l'articolo 39 ter del decreto crescita mette a disposizione 200 milioni di euro a copertura delle assunzioni del primo quadrimestre dell’anno da parte di datori di lavoro del Mezzogiorno, tramite contratto a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante, di under 35 oppure più anziani ma senza impiego da almeno sei mesi. L’agevolazione arriva a 8.060 euro su base annua e per massimo 12 mesi sotto forma di esonero contributivo.

Bonus giovani verso lo sblocco

L’articolo 39 bis dovrebbe invece sbloccare il Bonus giovani eccellenze, introdotto dalla legge di bilancio 2019 e finora rimasto inattuato. In questo caso il decreto legge sposta la relativa spesa (50 milioni per il 2019 e 20 per l’anno prossimo) sul Programma operativo complementare invece che sul programma operativo nazionale “sistemi di politiche attive per l’occupazione”.

L’agevolazione viene riconosciuta a fronte dell’assunzione effettuata quest’anno a tempo indeterminato di laureati tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con 110 e lode, senza andare fuori corso e prima dei trent’anni di età, oppure che abbiano conseguito un dottorato di ricerca prima dei 34 anni di età. In questo caso lo sgravio dei contributi arriva a 8mila euro e per un massimo di 12 mesi.

Infine il decreto crescita interviene sulle regole di calcolo dell’Isee corrente. Attualmente può essere chiesto a fronte di una variazione superiore al 25% della situazione reddituale a seguito della cessazione dell’attività lavorativa. Intervenendo sull’articolo 10 del Dlgs 147/2017, viene ora precisato che l’indicatore temporaneo può essere ottenuto anche se cessa la percezione di trattamenti indennitari, previdenziali e assistenziali tra cui, per esempio, la Naspi. Inoltre la validità dell’Isee corrente viene estesa a sei mesi rispetto agli attuali due.

Trattamento in bilancio delle misure di prepensionamento

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