Previdenza

Un anno di proroga per i trattamenti di mobilità nelle aree di crisi industriale complessa

di Antonio Carlo Scacco

I lavoratori nelle aree di crisi industriale complessa destinatari di mobilità ordinaria o in deroga che termina nel corrente anno potranno beneficiare del trattamento per altri 12 mesi: la precisazione è contenuta nel messaggio Inps 3 maggio 2018, numero 1873.

La nota segue agli approfondimenti intervenuti con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e fa riferimento al corretto impiego delle risorse residue, già previste dall'articolo 44 comma 11-bis, del Dlgs 148/2015, destinate alla ulteriore proroga del trattamento di mobilità in deroga, per un periodo massimo di dodici mesi, a favore dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa. L'ultima legge di Bilancio aveva previsto, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, la utilizzabilità di tali risorse anche per tutto il 2018.

Il trattamento spetta purché ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attive individuate dalla Regione e comunicate all'Anpal e al ministero del Lavoro e delle politiche sociali unitamente all'elenco nominativo e al codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, il periodo di godimento del trattamento concesso in prosecuzione ed il costo della stessa.

Una volta terminata la fase istruttoria, il ministero concede le necessarie autorizzazioni all'Inps ed alla Regione richiedente. Quest'ultima, in particolare, emana un decreto di concessione conforme alle determinazioni ministeriali quanto a durata del trattamento e periodo concesso. La Regione si incarica altresì, sotto la propria responsabilità, dell'accertamento circa la provenienza del beneficiario da un'azienda ubicata in un'area di crisi industriale complessa unitamente alle specifiche misure di politica attiva ed agli altri dati richiesti.

Si ricorda che il pagamento della prestazione di mobilità in deroga è comunque subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di un'apposita domanda online. Ai percettori compete l'accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l'assegno per il nucleo familiare. Si applicano, infine, le riduzioni del trattamento previste dalla normativa vigente (si veda circolare Inps 57/2007).

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