Previdenza

Dirigenti industriali, il Previndai regola l’accesso alla Rita

di Michele Regina

Il Previndai, Fondo di previdenza complementare dei Dirigenti Industriali, ha approvato, il 28 marzo 2018 il documento che regolamenta le modalità di accesso alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, c.d. Rita. La Rita è una prestazione pensionistica legata alla previdenza complementare, che rappresenta un'erogazione frazionata di un capitale, pari ai contributi accumulati, richiesta per il tempo che intercorre tra l'accettazione della richiesta fino alla maturazione e percezione della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. L'iscritto al Fondo decide in autonomia la quota parte, o tutto, del montante accumulato che desidera richiedere a titolo di Rita. Previndai ricorda che per accedere alla Rita l'iscritto nel periodo relativo all'istanza deve:

1. avere cessato l'attività lavorativa;

2. maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Ed in aggiunta accede alla Rita:

- chi raggiunga il requisito anagrafico per conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi e abbia maturato una contribuzione di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

- chi risulti inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che abbia maturato l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Come detto la quota da destinare alla Rita è scelta dall'iscritto e può essere pari all'intera posizione individuale accumulata o una parte.

Il Fondo in questo caso ha posto i seguenti paletti:

1. la percentuale di montante destinabile a Rita parziale non può essere inferiore al 5% e deve dare luogo ad un'erogazione trimestrale non inferiore a 100 euro;
2. la percentuale massima, invece, è del 95 % e l'importo residuo della posizione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Nel caso di Rita totale il fondo non ha posto limiti minimi all'ammontare della rata.
Una volta verificata a cura del Fondo l'esistenza dei requisiti, la Rita decorre dal primo giorno del mese successivo.

Il Fondo, con frequenza trimestrale, dà disposizione ai gestori di smobilizzo delle polizze e/o quote necessarie all'erogazione delle competenze spettanti.

La Rita viene erogata con periodicità trimestrale il 2 gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno fino alla scadenza del periodo di Rita ovvero al decesso dell'iscritto se intervenuto prima di tale scadenza.

Previndai ricorda che il trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione comporta revoca della Rita.

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