Previdenza

Per gli indebiti pensionistici prescrizione decennale e decadenza

di Silvano Imbriaci

L'Inps, nella circolare 47/2018, affronta in modo approfondito le questioni legate all'indebito previdenziale, non solo per fornire un sostegno delle attività di recupero di somme a favore dell'Istituto, ma anche, sotto un profilo tecnico, per contribuire alla semplificazione di un apparato normativo di non facile lettura, con utili indicazioni, allo stesso tempo, anche ai titolari di prestazioni pensionistiche o di trattamenti di fine rapporto o di fine servizio, ossia le forme di pagamento che normalmente costituiscono il terreno su cui si fonda la pretesa restitutoria dell'Inps nei casi previsti dalla normativa vigente.

Tra le molte questioni oggetto della circolare, meritano una particolare attenzione anche i cenni dedicati all'applicazione, in questa particolare materia, degli istituti della prescrizione e della decadenza, con l'avvertenza che il contenuto della comunicazione dell'Inps è limitato agli indebiti su prestazioni pensionistiche o su trattamenti di fine rapporto/servizio (Tfr/Tfs), ossia a quelle situazioni in cui matura un credito a favore dell'Istituto per effetto di somme di denaro indebitamente erogate (in tutto o in parte) a favore di pensionati, o iscritti, o loro eredi (al netto di eventuali altre fattispecie peculiari in cui sia l'amministrazione pubblica in qualità di datore di lavoro ad aver erogato indebitamente un trattamento pensionistico non spettante).

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza occorre distinguere:

a) per gli indebiti pensionistici vale il termine ordinario decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento indebito o da quello in cui l'Istituto ha avuto conoscenza dell'insorgenza del credito, se successivo. Infatti, se l'indebito sia derivato da situazioni che devono essere comunicate all'Istituto, la prescrizione non può che decorrere dalla data di tale comunicazione (articolo 2935 del codice civile). Nel caso poi di indebiti post mortem appare rilevante l'elemento intenzionale del percettore: nei casi in cui l'indebito non abbia natura soggettiva la prescrizione decorre dalla data di acquisizione della notizia del decesso o dalla data di pagamento del singolo rateo indebito; altrimenti il termine da prendere in esame coincide con la data dell'ultima riscossione/pagamento, anche per tutti i ratei anche precedenti. In generale, comunque, l'effetto estintivo della prescrizione riguarda non l'intero indebito ma i singoli ratei, per cui sono recuperabili le differenze di pensione erogate indebitamente sui ratei corrisposti nel decennio anteriore all'invio della comunicazione dell'indebito o alla trasmissione del debito al servizio preposto;

b) per il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti da indennità di buonuscita, vigono termini di decadenza e non di prescrizione (articolo 30 del Dpr 1032/1973); nel caso di errore di fatto o nel computo di elementi necessari per la liquidazione del trattamento, il termine entro cui revocare o modificare il provvedimento è di 1 anno dalla data di emanazione dell'atto, mentre quando l'indebito abbia origine documentale (documenti nuovi o falsi) il termine si riduce a 60 giorni dal rinvenimento dei documenti o dalla notizia della riconosciuta falsità degli stessi (articolo 30, comma II). Tali termini devono considerarsi perentori e decorrono dal momento della conoscenza da parte dell'Istituto degli elementi di novità e di falsità che hanno generato l'indebito;

c) nel caso invece delle indennità premio di servizio o di fine rapporto (in quanto applicabile alla gestione pubblica), in mancanza di espressa disciplina normativa, si applica la disciplina ordinaria della prescrizione decennale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©