Previdenza

Lavoratori agricoli, decadenza e prescrizione delle prestazioni

di Silvano Imbriaci

L'Inps, con messaggio 16 marzo 2018, n. 1166, fornisce alcuni utili chiarimenti agli uffici per la gestione delle prestazioni di disoccupazione e/o ANF ai lavoratori dipendenti del settore agricolo, con riferimento al particolare regime della decadenza (dall'azione giudiziaria) in tale ambito e alla verifica della prescrizione, non solo in presenza di prime istanze ma anche nelle ipotesi di liquidazione parziale/riliquidazione del trattamento.

Disoccupazione agricola. L'istituto della decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 (e successive modifiche) applicato alle prestazioni di carattere temporaneo, impone all'interessato che voglia proporre azione giudiziaria avverso il diniego della prestazione, di farlo in tempi abbastanza brevi, ossia entro l'anno dall'esaurimento del procedimento amministrativo. In tema, la questione della decadenza ha una grossa rilevanza, in quanto, non trattandosi di prestazione pensionistica, gli effetti della mancata attivazione dell'azione giudiziaria nei termini sono dirompenti, a carattere sostanziale, e conducono alla estinzione del diritto, senza che tale effetto possa essere impedito su accordo delle parti (è istituto di ordine pubblico).
Uno dei problemi più difficili da affrontare riguarda l'individuazione del dies a quo da cui computare il termine annuale, soprattutto nella materia della disoccupazione agricola, che prevede un articolato sistema di ricorsi amministrativi di non immediata e diretta comprensione. Da qui l'esigenza di stabilire regole tendenzialmente chiare ed univoche da parte dell'ente previdenziale.
Il termine iniziale è individuato, in sintesi dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato delegato se la richiesta è patrocinata, della decisione del ricorso da parte del competente Comitato, nel caso di presentazione del ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del diniego e decisione entro i successivi 90 giorni; se il Comitato non decide nei 90 giorni sul ricorso tempestivo, il termine decorre dal 90° giorno previsto per la decisione; quando invece non siano rispettate le formalità procedimentali (assenza di risposta da parte dell'INPS sulla domanda; assenza di ricorso amministrativo o ricorso amministrativo non tempestivo; decisione sul ricorso amministrativo assente o tardiva), occorre individuare il termine iniziale nella domanda amministrativa e calcolare da essa i termini massimi di durata del procedimento (300 giorni: sul computo cfr. Cass. sez. Unite n. 12178/2009). Il termine massimo è inderogabile e non può essere sospeso, ma solo impedito dalla proposizione dell'azione giudiziaria (si dice efficacemente che la decadenza è inarrestabile). Nel caso di riconoscimento parziale della prestazione, l'INPS applica il termine decadenziale in caso di errori di calcolo, errate applicazioni delle disposizioni normative, incompletezza dei dati contributivi ai fini della misura dell'indennità di disoccupazione agricola (ad es. trasmissione tardiva di DMAG o altra contribuzione non accreditata).
Qui il termine decadenziale decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della prestazione, senza che abbiano rilievo eventuali ricorsi amministrativi sul provvedimento di parziale diniego. Sono escluse da questa disciplina rigorosa le c.d. sopravvenienze che consentono all'interessato di stimolare un nuovo calcolo della prestazione in presenza di vicende successive che possono determinare una modifica della posizione contributiva. In questi casi vale il regime della prescrizione, il cui termine in generale per le prestazioni è quinquennale, a partire dal 6 luglio 2011 – data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 (convertito in legge n. 111 del 2011), secondo quanto disposto dall'art. 47 bis del D.P.R. n.639 del 1970 inserito dall'art. 38 co.1 lett. d) del citato decreto legge.

Assegno nucleo familiare. Si tratta di prestazione la cui richiesta spesso è contenuta nella stessa domanda di trattamento di disoccupazione. Anche qui si applica la decadenza come nella disoccupazione sia per le prime istanze che per i casi di accoglimento parziale, con le già indicate differenze in punto di rilevanza del procedimento amministrativo.
Quanto alla prescrizione, la particolare prestazione in esame prevedeva un regime speciale all'art. 23 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari), secondo cui "Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni" con decorrenza "… dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce".
Ciò a dire che ad esempio, nel mese di febbraio del 2018 può essere richiesto ed ottenuto l'assegno nucleo familiare a decorrere dal 1° marzo 2013, ove siano presenti tutti i requisiti previsti normativamente e ove la prestazione non sia già stata in precedenza richiesta e respinta, realizzandosi eventualmente la decadenza dal diritto in assenza di proposizione dell'azione giudiziaria.

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