Previdenza

L’Inps non restituisce il Tfr conferito al Fondo di tesoreria

di Matteo Prioschi

L’Inps non intende restituire a un lavorator il Tfr da questi maturato e conferito al Fondo di tesoreria dopo il 2007, se quest’ultimo decide ora di aderire alla previdenza complementare. L’orientamento è emerso in occasione del tavolo tecnico che si è svolto il 14 febbraio tra i rappresentanti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e l’Inps.

La questione è stata sollevata a fronte del fatto che, con quello che dovrebbe essere l’avvio definitivo della Rita (la rendita integrativa temporanea anticipata alimentata con il capitale accumulato presso la previdenza integrativa) e di un orientamento espresso dalla Covip nel 2014, si dovrebbe poter “rientrare in possesso” del Tfr che è stato lasciato in azienda. Se un lavoratore non aderisce alla previdenza complementare, infatti, il trattamento di fine rapporto resta nella disponibilità dell’impresa per cui lavora se questa ha meno di 50 addetti, mentre viene conferito al Fondo di tesoreria presso l’Inps se l’impresa ha almeno 50 addetti.

Secondo le indicazioni fornite dalla Covip nel 2014, a fronte di un accordo tra azienda e dipendente, quest’ultimo può conferire alla previdenza complementare tutto il Tfr pregresso. In altre parole, in caso di adesione “ritardata” alla previdenza integrativa, si può destinare ad essa non solo il trattamento di fine rapporto futuro, ma anche quello passato, versandolo in un’unica soluzione. Se l’azienda ha almeno 50 addetti, però, entra in gioco un terzo soggetto, dato che il datore di lavoro nel frattempo lo ha dovuto conferire al Fondo di tesoreria. Quindi, se il dipendente decide di aderire successivamente alla previdenza complementare, in accordo con l’azienda, il Tfr già maturato va richiesto all’Inps.

E l’istituto di previdenza ha fatto sapere, seppur in via ufficiosa, che non restituirà il Tfr accumulato dal 2007 (quando è scattato l’obbligo di conferimento al Fondo di tesoreria). Questo perché, secondo l’Inps, la legge che ha istituito il Fondo non prevede altra motivazione allo smobilizzo del Tfr se non la liquidazione dello stesso per cessazione del rapporto di lavoro o anticipazione nei casi previsti dall’articolo 2120 del Codice civile.

Poter devolvere alla previdenza integrativa il Tfr già maturato e lasciato in azienda sarebbe però molto utile per favorire la flessibilità di accesso alla pensione. Infatti, con la legge di bilancio 2018 sono state semplificate le regole della Rita. Ora il capitale accumulato nella previdenza complementare può essere utilizzato, in tutto o in parte, per ricevere un reddito ponte nei cinque anni che precedono la pensione (diventano 10 anni in caso di disoccupazione di almeno 24 mesi). Questa possibilità può quindi costituire un motivo per aderire, anche a carriera lavorativa inoltrata, alla previdenza integrativa. Tuttavia gli effetti di tale adesione sono ben differenti a seconda se si ha la possibilità di destinarvi o meno il Tfr già maturato, perché cambia il capitale che potrà essere convertito in Rita.

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