Ape volontario, procedura di adesione per banche e assicurazioni
Le banche e le assicurazioni che intendono aderire all'accordo quadro stipulato con il ministero del Lavoro finalizzato all'erogazione e alla copertura assicurativa dell'Ape volontario devono comunicarlo all'Inps tramite apposita casella di posta elettronica certificata.
Così l'Inps si è pronunciato grazie al messaggio 737 del 16 febbraio 2018 per permettere appunto l'individuazione delle banche e delle assicurazioni convenzionate che l'assicurato deve indicare nella domanda di accesso all'Ape volontario.
Domanda di Ape - Una volta che l'Inps certifica il diritto all'Ape volontario, l'interessato presenta domanda di accesso all'Inps unitamente alla richiesta di finanziamento e al contratto di assicurazione. In caso di accettazione della proposta da parte della banca finanziatrice e di adesione della compagnia assicuratrice, la domanda di Ape si perfeziona.
Per poter presentare la domanda di accesso occorre che l'interessato conosca l'elenco delle banche e delle assicurazioni aderenti alla convenzione con il ministero del Lavoro.
Adesione di banche e assicurazioni - L'accordo quadro bancario e per la polizza assicuratrice stipulato tra il ministro dell'Economia e delle Finanze, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e l'Associazione bancaria italiana (Abi) e l'Ania quale associazione tra le assicurazioni, prevede che gli istituti finanziatori e le compagnie assicuratrici che intendono aderire all'accordo debbano comunicarlo all'Inps mediante un apposito modulo allegato all'accordo stesso, inviando l'adesione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it.
L'adesione diventa operativa entro 30 giorni.
Recesso - In entrambi i casi è possibile recedere dall'adesione alla convenzione, inviando la comunicazione allo stesso indirizzo di posta certificata.
Le comunicazioni di recesso pervenute all'Inps entro il giorno quindici del mese, hanno effetto a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo; quelle pervenute all'Inps dopo il giorno quindici del mese hanno effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.
Il recesso dall'accordo quadro non produce effetti sulle operazioni di finanziamento e sui contratti di assicurazione perfezionati prima della data di efficacia del recesso medesimo.
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