Previdenza

Per il conteggio coefficienti diversi tra «puri» e «misti»

di Fabio Venanzi

L’importo di pensione, sul quale viene calcolato l’Ape volontario, è quello maturato alla data della domanda di certificazione del diritto all’anticipo pensionistico, ma per la trasformazione del montante in quota di pensione i coefficienti utilizzati cambiano in relazione al sistema di calcolo applicabile: per i contributivi puri valgono quelli relativi all’età posseduta dall’interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di Ape volontario; per chi è soggetto al sistema misto si applica il coefficiente della data di pensionamento di vecchiaia. Quindi i secondi beneficiano di coefficienti più favorevoli. Questa una delle precisazioni contenute nella circolare 28/2018 dell’Inps.

Inoltre l’importo massimo di Ape richiedibile deve essere tale da far scaturire una rata di ammortamento mensile che, sommata a eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione dell’anticipo, non risulti superiore al 30% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di debiti erariali e assegni divorzili o di mantenimento dei figli.

La richiesta deve essere inviata entro il 31 dicembre 2019, da chi è nato entro il 31 luglio 1956. Contestualmente a tale domanda, gli interessati devono presentare altresì anche la domanda di pensione che, in caso di accettazione del finanziamento e delle condizioni da parte del soggetto, diventerà irrevocabile. L’Ape volontario è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con la percezione di prestazioni a sostegno del reddito. Pertanto anche i titolari di Naspi potranno fruire contestualmente dell’anticipo. Inoltre i lavoratori potrebbero decidere di trasformare l’impiego a tempo parziale e fruire in misura ridotta dell’anticipo pensionistico. Quest’ultimo è altresì compatibile con la percezione dell’Ape sociale (la cui domanda potrà essere presentata dagli aventi diritto entro il 31 dicembre 2018).

Al contrario, la titolarità di un trattamento pensionistico diretto è incompatibile con l’Ape. In presenza di tutti i requisiti, l’erogazione del finanziamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Una volta raggiunta la pensione, l’ammortamento durerà al massimo per venti anni e sarà riconosciuto un credito di imposta pari al 50% degli interessi e dei premi assicurativi, al fine di mitigare gli effetti dell’addebito della rata. Tuttavia il soggetto finanziato potrà estinguere parzialmente o integralmente il finanziamento durante il piano di ammortamento. Se il soggetto sta ancora godendo dall’anticipo pensionistico, decadrà dalla prestazione e la domanda di pensione sarà priva di effetti. Le somme mensili erogate dagli istituti di credito non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef. Per i pubblici dipendenti, l’accesso all’Ape volontario non comporta ulteriori differimenti in materia di trattamento di fine servizio/rapporto i quali saranno corrisposti entro i termini ordinari.

La circolare 28/18 dell'Inps

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