Previdenza

Indennità antitubercolari, aggiornati i valori per il 2018

di Paola Sanna

Come ogni anno, l'Inps rende noti gli importi - rivalutati in relazione all'andamento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - che devono essere riconosciuti in caso di malattia tubercolare, così come previsto dall'articolo 4 della legge 419/1975 e dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 88/87.

Il Dm 20 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 dello scorso 30 novembre, ha rilevato queste variazioni: 0,0% dal 1° gennaio 2017 e 1,1% dal 1° gennaio 2018.

Tanto premesso, dal 1° gennaio 2018 la misura provvisoria è stata quindi fissata nell'1,1%; tali valori portano l'entità delle indennità tubercolari come definitive per l'anno 2017 e provvisorie per l'anno 2018 nei valori di seguito indicati:

• Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: euro 13,14 per il 2017 e euro 13,28 per il 2018;
• Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 419/1975: euro 6,57 per il 2017 e euro 6,64 per il 2018;
• Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera): euro 21,90 per il 2017 e euro 22,14 per il 2018;
• Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera): euro 10,95 per il 2017 e euro 11,07 per il 2018;
• Assegno di cura o di sostentamento (mensile): euro 88,37 per il 2017 e euro 89,34 per il 2018.

I nuovi valori sono stati resi noti con circolare Inps n. 26 del 7 febbraio 2018.

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