Previdenza

Pensione di reversibilità erogata agli orfani di crimini domestici

di Pietro Gremigni

I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, per il solo periodo della sospensione, della pensione ai superstiti del genitore rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario dell'altro genitore.

Nell'ambito della legge 4 dell'11 gennaio 2018 che disciplina l'assistenza i figli di famiglie colpite da crimini domestici , viene disposta la sospensione della pensione ai superstiti per il genitore rinviato a giudizio e l'erogazione del trattamento nei confronti dei figli.

Esclusione dalla pensione ai superstiti - La legge 125/2011 individua i casi in cui viene escluso il diritto alla pensione ai superstiti. Si tratta dei familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 575 (omicidio volontario), 584 (omicidio preterintenzionale) e 586 (morte o lesione non voluta per un altro delitto).
I familiari superstiti sono in base alla legge 218/1952: il coniuge (anche separato o divorziato con diritto all'assegno di mantenimento), i figli minori o maggiorenni inabili oppure studenti fino a 26 anni di età, i genitori e fratelli e sorelle.

Sospensione della pensione ai superstiti - Sono i destinatari della sospensione della pensione ai superstiti fino a sentenza definitiva le persone riviate a giudizio per omicidio volontario
- del coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile;
- della parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno.
In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, salvo che la pensione sia stata destinata ai figli come indicato al punto successivo.
In caso di condanna diviene definitiva l'esclusione dal diritto al trattamento pensionistico.

Diritto degli orfani - In modo corrispondente i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione indicato in precedenza, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

Comunicazione all'Inps -Una volta chiesto il rinvio a giudizio il pubblico ministero comunica senza ritardo all'Inps l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum.

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