Previdenza

Effetti in materia pensionistica e previdenziale

di Silvano Imbriaci

In tema di prestazioni pensionistiche e previdenziali, la legge espressamente prevede il pagamento di interessi legali sulle somme dovute in caso di ritardo nel pagamento delle stesse, con riferimento ai termini massimi di definizione del procedimento in sede amministrativa.

Sul punto, l'articolo 7 della legge 533/1973 prevede espressamente che «in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato».

Inoltre, l'articolo 16, comma 6, della legge 412/1991, come modificato all'articolo 1, comma 783, della legge 296/2006 stabilisce che «gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda».

Dunque gli oneri accessori sulle prestazioni pensionistiche decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione di domanda completa di tutta la documentazione che non sia già in possesso dell'Inps (si veda il messaggio 29761/2007; per le prestazioni di invalidità civile, il messaggio 6119/2014), mentre sulle prestazioni non pensionistiche gli interessi sono calcolati d'ufficio dal 121° giorno tranne che in alcuni casi abbastanza peculiari, tra cui si ricordano l'indennità di malattia a pagamento diretto (dal 121° giorno dalla data di ricevimento del relativo certificato medico), l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (dal 121° giorno dal 1° luglio per il 1° semestre e dal 1° gennaio per il 2° semestre), l'assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 (nell'ipotesi che un lavoratore interessato presenti la domanda prima del mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione, la domanda resta valida, ma la stessa è considerata presentata il 1° febbraio e la decorrenza per il calcolo degli interessi è fissata al 121° giorno da tale data, ossia 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione).

Da segnalare, infine, che la legge 69/2009 ha attribuito al giudice di pace una nuova competenza relativa alle cause per interessi o accessori del ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali da parte degli enti previdenziali. In base all'articolo 7, comma 3-bis, del codice di procedura civile il giudice di pace diventa il giudice naturale «per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali», senza alcun limite di valore e senza applicazione del rito previsto per le controversie di lavoro e previdenziali (articolo 442, terzo comma, del codice di procedura civile).

Per le prestazioni in materia pensionistica e previdenziale, comprese le prestazioni di fine servizio e di fine rapporto, ai fini del corretto calcolo degli interessi legali, la circolare precisa che la variazione della misura del saggio produce effetti sulle somme poste in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©