Previdenza

L’aumento esclude i liberi professionisti

di Maria Rosa Gheido

Dal 1° gennaio 2018 l’aliquota contributiva per il Fondo pensioni, dovuta alla Gestione separata Inps per i collaboratori non obbligatoriamente assicurati presso altri enti, aumenta dal 32 al 33%. A questa percentuale deve essere aggiunto l’1,23% per finanziare le prestazioni assistenziali e l’indennità di disoccupazione Dis-Coll.

La legge 81/17 sulla tutela del lavoro autonomo ha, infatti, riconosciuto, dal 1° luglio 2017, l’indennità Dis-Coll ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. La stessa norma ha stabilito che, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto alla Dis-Coll, nonché per gli amministratori e i sindaci – seppure esclusi dalla Dis-Coll - è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, che si somma quindi al previgente 0,72%.

L’aliquota contributiva rimane invece al 25% per i liberi professionisti, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e con partita Iva. La legge 232/16 ha infatti stabilito che dal 2017 per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva, che non risultano iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né sono pensionati, l’aliquota contributiva è al 25%. A questa aliquota occorre aggiungere lo 0,72%, poiché la Gestione separata assicura anche ai professionisti iscritti esclusivi un’indennità in caso di maternità, ricovero ospedaliero o malattia.

Per i lavoratori autonomi, l’aliquota contributiva si applica al reddito di lavoro autonomo prodotto nell’anno (entro il massimale fissato per il 2017 in 100.324 euro) e determinato secondo le regole stabilite per l’Irpef, dalle quali si mutuano anche i termini per il versamento, in acconto e a saldo dell’importo annuale dovuto.

L’aliquota rimane ferma al 24 % per gli assicurati iscritti obbligatoriamente a un’altra cassa previdenziale o pensionati.

A differenza di quanto avviene per altri autonomi la cui pensione è gestita dall’Inps, come artigiani e commercianti, non è previsto alcun versamento minimo anche se l’importo dei versamenti contributivi rileva, in realtà per il diritto alle prestazioni. Si applica, infatti, anche ai titolari di partita Iva la regola generale che aggancia il diritto alle prestazioni al minimale di reddito fissato per gli iscritti alla Gestione previdenziale dei commercianti, pari nel 2017 a 15.548 euro. L’anno è accreditato per intero solo con un versamento contributivo pari all’applicazione dell’aliquota (34,23; 25,72; 24) al minimale. Versamenti inferiori comportano il riproporzionamento del periodo coperto dall’assicurazione.

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