Previdenza

Domande entro il 5 febbraio per l’applicazione del regime contro la doppia imposizione alle pensioni

di Arturo Rossi

Come gestire le domande di applicazione del regime impositivo previsto dalle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale con requisiti perfezionatisi nel corso dei mesi di novembre e di dicembre 2017 lo spiega l'Inps con il messaggio 9 gennaio 2018, numero 60.

L'istituto richiama l'articolo 2, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986), il quale prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Il comma 2-bis dello stesso articolo precisa che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del ministro dell'Economia.

In sintesi, per le imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni all'anno (184 se trattasi di anno bisestile), sono iscritte in un’anagrafe comunale della popolazione residente in Italia; hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza; si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).

I requisiti citati, sono tra loro alternativi e non concorrenti, per cui il verificarsi di uno solo di essi sarà sufficiente affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.
L'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, per l'accertamento della residenza fiscale, deve verificare la sussistenza del requisito formale sancito dall'articolo 2 del Tuir (cancellazione dalle anagrafi comunali italiane per la maggior parte del periodo d'imposta).

Per valutare una domanda di applicazione alla pensione del regime previsto da una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, è necessario acquisire anche l'attestazione di cancellazione dall'anagrafe comunale italiana/iscrizione all'Aire.
Dal 3 novembre 2017 al 13 dicembre 2017, l'Inps ha inibito le procedure di ricostituzione delle pensioni, per procedere al rinnovo delle stesse per il 2018; ciò ha comportato l'impossibilità per le sedi di gestire le domande di esenzione, con requisiti perfezionatisi nei mesi di novembre e dicembre in competenza anno 2017, per effettuare il rimborso delle ritenute fiscali applicate con riferimento all'anno in corso.

Ora le strutture territoriali interessate, che hanno domande di esenzione presentate nel corso del 2017 con requisiti perfezionatisi entro il 31 dicembre 2017, dovranno, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale e internazionale in materia, effettuare con urgenza la ricostituzione volta ad assicurare l'esenzione della pensione per il periodo d'imposta 2018.

Per la normalizzazione del regime fiscale per il periodo d'imposta 2017, le richieste saranno gestite a livello della direzione generale e sarà inviata una successiva mail di avvenuta detassazione per il periodo d'imposta 2017, in applicazione di convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. Le richieste in ogni caso dovranno pervenire entro e non oltre il 5 febbraio 2018, per consentire l'aggiornamento della consuntivazione fiscale di fine anno.

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