Previdenza

Ape più lontana di cinque mesi

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

L’Ape volontario e quello aziendale non sono ancora diventati realtà che già si allontanano. L’adeguamento dei requisiti per la pensione alla speranza di vita che è cresciuta negli ultimi anni comporta anche questo effetto, che per i diretti interessati suona un po’ come una beffa.

Martedì è stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto interministeriale che ha ufficializzato l’aumento di cinque mesi, rispetto a quelli in vigore ora, dei requisiti minimi previsti per le varie forme di pensionamento con effetto nel biennio 2019-2020 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri e la grafica in questa pagina). La decisione non è inaspettata, dato che l’Istat a fine ottobre aveva certificato l’incremento della speranza di vita, parametro a cui per legge sono agganciati i requisiti per accedere alla pensione. Per qualche settimana si era ipotizzato un intervento normativo che rinviasse o almeno riducesse l’incremento di 5 mesi, ma poi il governo ha deciso di modificare il meccanismo solo dal 2021, quando scatterà un ulteriore adeguamento (le nuove regole saranno inserite nella legge di bilancio 2018 ora all’esame del Parlamento).

Dunque dal 2019 per accedere alla pensione di vecchiaia saranno necessari almeno 67 anni di età. Dato che l’Ape volontario e quello aziendale si possono chiedere a fronte di almeno 63 anni di età e non oltre 3 anni e 7 mesi di distanza dalla pensione di vecchiaia, ciò significa che chi prevede di andare in pensione nel 2019-2020 potrà chiedere l’anticipo solo al raggiungimento di 63 anni e 5 mesi. Restano indenni, invece, i potenziali “apisti” che matureranno la pensione nel 2018, dato che l’anno prossimo si applicano ancora i requisiti attuali, quindi i 66 anni e 7 mesi.

Rimane incerto cosa succederà nel 2021. Secondo le norme attuali in quell’anno il requisito per la “vecchiaia” non potrà essere inferiore a 67 anni, ma al contempo scatterà un ulteriore adeguamento alla speranza di vita, che dovrebbe essere calcolato con le nuove regole.

Nessuna conseguenza, invece, per chi ha già fatto, o farà, domanda per l’Ape sociale dato che per questo tipo di anticipo c’è solo il requisito anagrafico di 63 anni ed eventuali posticipi della pensione sono a carico dello Stato.

In compenso l’aumento dei requisiti pensionistici comporterà anche la revisione dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi. Seppur in misura ridotta ciò interesserà tutti i lavoratori, compresi quelli che avevano almeno diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che si vedono calcolare la pensione con le regole del sistema retributivo per le anzianità maturate al 31 dicembre 2011. Infatti per questi lavoratori le quote contributive decorrono solo dal 1° gennaio 2012, mentre per gli altri dal 1° gennaio 1996 (o da una data posteriore qualora assunti successivamente a tale data).

I nuovi coefficienti, al ribasso rispetto a quelli vigenti fino al 31 dicembre 2018, interesseranno tutti coloro che cesseranno dal servizio oltre la stessa data. Infatti solo i lavoratori iscritti alle gestioni esclusive dell’Inps (come i dipendenti pubblici) che cesseranno entro il 30 dicembre 2018 avranno la pensione calcolata con i vecchi è più generosi coefficienti. Per i dipendenti del settore privato la cessazione del rapporto di lavoro dovrà avvenire entro il 30 novembre 2018 atteso che per costoro non è prevista una decorrenza inframensile dei trattamenti pensionistici.

In realtà l’allungamento dell’età pensionabile comporterà una vita lavorativa più lunga e, pertanto, di norma sarà accantonato un montante contributivo maggiore. Di fatto gli effetti della diminuzione dei coefficienti saranno mitigati. A parità di altre condizioni, a fronte di un montante contributivo di 100mila euro, la variazione della quota contributiva di pensione dovrebbe scendere di circa 80 euro lordi annuali.

Inoltre dovrebbero essere calcolati i coefficienti corrispondenti a 71 anni d’età. Fino al 2018, coloro che cessano con una età anagrafica superiore a 70 anni si vedono applicare il coefficiente legato a tale età non essendo previsto un coefficiente per età superiori.

Così nel 2019

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