Previdenza

Il reimpiego non osta all’Ape sociale

di Antonello Orlando

A un giorno di distanza dal messaggio Inps che ha ammesso la contribuzione estera ai fini della maturazione del requisito contributivo per l’accesso all’Ape sociale, ieri l’istituto, con il messaggio 4195/2017 ha reso meno rigido il requisito dello stato di disoccupazione.

Il provvedimento consiste nella ricezione di un indirizzo attuativo più aperto da parte del ministero del Lavoro sia per le domande di riconoscimento dei requisiti per l’ape sociale sia per l’accesso a pensione anticipata da parte dei lavoratori precoci.

L’oggetto delle modifiche è lo status di disoccupato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione in base all’articolo 7 della legge 604/1966, da parte di lavoratori che abbiano concluso, da almeno 3 mesi, la fruizione dell’indennità di disoccupazione. Tale requisito è stato interpretato, con il messaggio 2884 dello scorso 11 luglio, prevedendo che la disoccupazione successiva alla fine della Naspi non sarebbe dovuta essere interrotta da una rioccupazione, anche se di brevissima durata.

In sede di audizione alla commissione Lavoro della Camera del 19 ottobre, la relazione Inps presentata dal direttore generale Gabriella Di Michele ha evidenziato che, sia per l’Ape sociale sia per le pensioni dei precoci, tra le domande inviate fino al 15 luglio i disoccupati costituscono una percentuale altissima (27.700 richieste su 39.000 per l’Ape, 6.700 su 24.200 per i precoci). Le istruttorie Inps hanno respinto il 69% delle richieste per Ape dei disoccupati e il 67% per i precoci.

L’esiguità delle domande accettate ha comportato un’inversione di rotta del ministero vigilante e, conseguentemente, dell’Inps che, rivedendo quanto ufficializzato a luglio, adotta ora un’interpretazione più elastica sulla base del dettato dell’articolo 19, comma 3, del Dlgs 150/2015. Secondo tale orientamento, lo stato di disoccupazione viene sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. Il messaggio recepisce anche un’apertura nei confronti dei voucher, consentendo la compatibilità della disoccupazione di almeno 3 mesi post Naspi anche con le prestazioni di lavoro occasionali retribuite con voucher.

Il messaggio specifica, quindi, che le sedi, in presenza di periodi di lavoro subordinato od occasionale attraverso voucher dopo l’esaurimento della Naspi che, considerati singolarmente, ricoprano una durata non superiore a sei mesi, non devono respingere la domanda di certificazione Ape o di pensione per precoci. L’Inps si riserva, inoltre, di chiarire con successive disposizioni l’eventuale incidenza di altre forme di lavoro non esplicitamente oggetto dei nuovi chiarimenti, come ad esempio i rapporti di lavoro parasubordinati.

Il nuovo indirizzo sarà osservato dall’Inps sia per le nuove domande di certificazione di Ape e precoci (presentabili per il 2017 entro il prossimo 30 novembre), sia per le precedenti già respinte, attraverso un procedimento di riesame delle stesse, senza necessità di alcuna azione da parte degli interessati e con notifica del nuovo esito attraverso i canali telematici dell’istituto, senza incidenza sulla data di decorrenza delle prestazioni, che seguirà le disposizioni chiarite con le circolari 99 e 100 del 2017.

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