Previdenza

Le prestazioni occasionali in pochi click, il vademecum dell'Inps

di Arturo Rossi

In arrivo un utile vademecum dell'Inps per il nuovo lavoro occasionale.
Lo scopo, è quello di agevolare utilizzatore e prestatore, che sono tenuti a svolgere pochissimi adempimenti, i cui aspetti principali riepiloghiamo di seguito.

Adempimento di registrazione di utilizzatore e prestatore - Il primo adempimento, è rappresentato dalla registrazione sulla procedura da parte dell'utilizzatore e del prestatore.
Si evidenzia che, è da evitare la registrazione sulla "vecchia" procedura dei voucher. Le due procedure, quella dei voucher e quella delle prestazioni occasionali, corrono su binari paralleli e non si intersecano mai.
Ne deriva che:
• essersi registrati in passato sulla vecchia procedura non esonera dalla necessità di registrarsi sulla nuova;
• registrarsi, ora, sulla vecchia procedura non consente l'utilizzo del CPO Contratto di prestazione occasionale e del LF Libretto Famiglia (e viceversa: chi deve utilizzare voucher acquistati fino al 17 marzo 2017 deve registrarsi sulla vecchia procedura e non sulla nuova dedicata alle Prestazioni Occasionali, e questa regola vale sia per il prestatore che per il committente);
• i limiti economici della vecchia procedura dedicata ai voucher non inficiano quelli della nuova. Uno stesso lavoratore può guadagnare fino a 7.000 euro nell'anno civile coi voucher e un ulteriore importo fino a 5.000 euro con le Prestazioni occasionali. Lo stesso dicasi per i limiti economici cui soggiace l'utilizzatore/committente.

Adempimenti a carico dell'utilizzatore - Dopo essersi registrato l'utilizzatore deve necessariamente alimentare il proprio portafoglio virtuale. Può farlo, ad oggi, in due modi, tramite:F24; PagoPa
Per le somme versate tramite F24 sono necessari almeno sette giorni bancabili, perché le somme giungano nella disponibilità dell'utilizzatore, e in ogni caso tale tempistica è determinata da Agenzia delle Entrate e banche. In nessun caso tali tempi sono comprimibili dall'INPS.
Nel caso di pagamenti effettuati tramite PagoPa i tempi sono molto ristretti e in alcuni casi addirittura le somme versate possono confluire nel portafoglio dell'utilizzatore in tempo reale, in altri casi possono servire alcuni giorni.
Si richiama l'attenzione sul fatto che le Persone Giuridiche sono tenute ad indicare sull'F24 il proprio codice fiscale e non quello del legale rappresentante, per consentire la corretta imputazione delle somme.
Nel CPO Contratto di prestazione occasionale, almeno 60 minuti prima della prestazione, l'utilizzatore deve effettuare la dichiarazione, comunicando tutti i dati necessari richiesti dalla legge e recepiti dalla procedura; una volta inserita, la prestazione non può più essere modificata.
Se prestazione precedentemente inserita non si svolga, l'utilizzatore può revocarla entro il termine tassativo del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Più precisamente, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione.
La comunicazione della prestazione da parte di un imprenditore agricolo segue regole diverse.
La stessa può essere inserita in procedura per un arco temporale di tre giorni al massimo, senza necessità di indicare di preciso in quale delle giornate vadano a collocarsi le ore dichiarate.
Se la prestazione precedentemente inserita non si svolga, l'utilizzatore può revocare l'intera prestazione inserita (per tutti i giorni ivi indicati) entro il termine tassativo del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Più precisamente, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione. Non è possibile revocare le singole giornate in quanto l'orario di lavoro indicato non è collocabile all'interno di una singola giornata.
La dichiarazione con cui l'utilizzatore comunica all'Inps l'avvenuta prestazione nel caso del Libretto Famiglia è successiva rispetto alla prestazione e deve essere inserita in procedura entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione.
Tutte le prestazioni inserite entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione vengono pagate al lavoratore entro il 15 del mese.

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