Previdenza

Inail, indennizzi «ordinari» senza giudice

di Mauro Pizzin

Con la circolare 34 , pubblicata ieri, l’Inail ha fornito alcuni chiarimenti sulla documentazione che va acquisita dall’istituto assicurativo prima di erogare una serie di prestazioni economiche a soggetti minorenni. Le disposizioni vanno applicate alle pratiche in istruttoria o per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie non prescritte o passate in giudicato.

L’intervento dell’Inail si è reso necessario per togliere i dubbi emersi nel caso di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione o ai fini della riscossione di capitali, per i quali l’articolo 320 del Codice civile prevede il coinvolgimento del giudice tutelare. I casi affrontati riguardano l’indennità per inabilità temporanea assoluta, la rendita diretta, l’indennizzo in capitale del danno biologico, la rendita ai superstiti, la prestazione una tantum erogata dal fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e i ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto.

L’indennità per inabilità temporanea assoluta di un lavoratore minorenne verrà erogata direttamente al soggetto infortunato o tecnopatico – abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro - senza che sia necessario l’intervento del genitore esercente la patria potestà, né tantomeno del giudice tutelare, e questo perché si tratta di una prestazione sostitutiva della retribuzione, che viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro al dipendente.

Diverso il discorso per la rendita diretta dovuta a inabilità permanente, in cui non c’è un legame diretto con la retribuzione. I ratei, in questo caso, non possono essere riscossi direttamente dal minore che presti attività lavorativa o che sia tutelato in qualità di studente, bensì dal genitore e senza previa autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione. Nel caso, invece, in cui il minore risulti emancipato, i ratei e gli eventuali arretrati andranno versati direttamente a lui.

Un ragionamento, quello legato all’ordinaria amministrazione dell’atto, che vale anche per la rendita a superstiti, necessaria per fare fronte al mantenimento e all’istruzione del minore e per l’una tantum erogata dal fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Il pagamento andrà dunque fatto al genitore o al tutore senza coinvolgimento del giudice tutelare, mentre potrà essere incassata direttamente dal beneficiario se emancipato.

Il magistrato deve essere invece coinvolto nel caso di indennizzi in capitale del danno biologico. In questo caso, infatti, la prestazione va sì corrisposta al genitore esercente la potestà sul minore o, in mancanza, al tutore, ma essendo in questo caso la prestazione caratterizzata dalla corresponsioni di un capitale destinato a garantire nel tempo i mezzi adeguati al beneficiario serve anche l’autorizzazione del giudice tutelare. Se il minore è emancipato il pagamento della prestazione dovrà essere invece effettuato direttamente a lui, purché assistito dal curatore.

In base all’articolo 320, comma 3, del Codice civile, l’autorizzazione del giudice è richiesta, infine, in caso di ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto e questo perché spettanti al minore iure hereditatis. Trattandosi di atto eccedente l’ordinaria amministrazione, il minore emancipato potrà ricevere il pagamento diretto da parte dell’Inail assistito dal curatore, ma solo dopo il via libera del giudice.

La circolare 34

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