Previdenza

Con la legge sulla concorrenza possibile aderire ai fondi pensione senza obbligo di destinare tutto il Tfr

di Giuseppe Argentino

Il comma 38 dell'articolo unico della "Legge sulla concorrenza", approvata definitivamente dal Senato lo scorso 2 agosto, e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, modifica parzialmente il D.Lgs. 252 del 2005, che disciplina l'ordinamento della previdenza complementare.

In particolare viene introdotta la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di aderire ai fondi pensione senza più l'obbligo di destinarvi l'intero Tfr, ma devolvendovi anche solo una parte di esso, secondo la misura definita dagli accordi contrattuali, fermo restando che in caso di mancanza di tali accordi, il conferimento del Tfr rimane totale.

Per quanto riguarda le prestazioni, scende da 48 a 24 mesi il periodo di disoccupazione che consente di ottenere la prestazione pensionistica con anticipo di cinque anni rispetto alla norma, che ne prevede, in via ordinaria, la liquidazione al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza. La nuova disposizione prevede che la prestazione, possa essere erogata anticipatamente, a richiesta della persona interessata, anche come forma di "rendita temporanea" fino al conseguimento dei normali requisiti di accesso alla pensione obbligatoria. In tal modo viene estesa ad altre categorie di lavoratori la cosiddetta "Rita", acronimo che designa la "Rendita integrativa temporanea anticipata", introdotta nell'ordinamento dalla Legge di bilancio 2017. Va infine segnalato che la nuova disposizione consente a Statuti e Regolamenti dei fondi pensione di elevare fino a dieci anni il periodo di cinque anni, riconosciuto in via ordinaria, per accedere alla prestazione complementare, in caso di disoccupazione che si protragga da almeno 2 anni. Tale disposizione è confermata da una norma successiva, che consente il riscatto totale del montante maturato, a condizione che si sia rimasti disoccupati per almeno 4 anni, o sia sopravvenuto uno stato di invalidità, impedendone tuttavia la liquidazione nel caso in cui manchino almeno 5 anni alla liquidazione della prestazione pensionistica, o "al maggior periodo fissato dalle forme pensionistiche complementari": la legge prevede infatti che in tal caso, invece del riscatto totale, si acceda direttamente alla prestazione pensionistica.

Particolarmente significativa, infine, la norma che estende alle forme pensionistiche individuali il riscatto "per cause diverse", fino ad ora riservato solo ai lavoratori iscritti a forme di carattere collettivo: in tal caso resta tuttavia ferma la tassazione del 23% sulla somma riscattata.

Oltre alle nuove norme che hanno introdotto modifiche all'ordinamento esistente, merita di essere segnalato il comma 39 che conferisce mandato al Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'economia e dello sviluppo economico, di convocare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un "Tavolo di consultazione" con l'obiettivo di avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari. Al "Tavolo" saranno chiamate a partecipare la Covip, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative, nonché esperti della materia previdenziale. Il processo di riforma dovrà provvedere alla revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, ispirandosi alle migliori pratiche nazionali e internazionali, che dovranno essere amministrati e diretti da persone dotate dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità. Dovranno inoltre essere previste soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali. In tale prospettiva saranno individuate procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze di iscritti e patrimoni, con conseguente riduzione di rischi e costi di gestione.

Infine, ma non per questo meno importante, tra gli obiettivi del "Tavolo" rientrerà l'individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari. Se in merito a tale ultimo obiettivo il "Tavolo" riuscirà a produrre azioni concrete, sarà possibile creare le condizioni perché la previdenza complementare possa finalmente essere percepita diffusamente, nel nostro Paese, per il suo valore di risparmio previdenziale di lungo periodo, e per la sua funzione di tutela del reddito nella fase post-lavorativa.

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