Previdenza

Sanzioni Inail con importo minimo ricalcolate d’ufficio o rimborsabili su domanda se già pagate

di Silvano Imbriaci

Nell'ambito delle conseguenze civili derivanti dall'inadempimento contributivo, l'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, numero 388, al comma 8 prevede l'applicazione di somme aggiuntive, da calcolarsi nella forma dell'evasione nel caso di emersione di lavoro irregolare.

L'articolo 3, comma 3, del Dl 22 febbraio 2002, numero 12 in punto di sanzioni civili aveva confermato la disciplina dell'articolo 116 citato. Era poi intervenuto l'articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del Dl 223/2006, a stabilire che per i casi di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria «l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata», introducendo, in sostanza, una soglia minima di 3.000 euro di sanzione per ogni lavoratore.

L'articolo 4, comma1, lettera a), della legge 183/2010 ha poi nuovamente modificato la misura delle sanzioni civili applicabili in tali circostanze, eliminando la soglia minima di 3.000 euro e prevedendo, per i casi di utilizzo di lavoratori subordinati “in nero”, unicamente un aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio stabilito dall'articolo 116, comma 8, della legge 388/2000.

A seguito dell'intervento della legge 183/2010, l'articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del Dl 223/2006, che aveva introdotto la soglia minima di 3.000 euro per ogni lavoratore, ha avuto vigenza tra il 12 agosto 2006 (giorno di entrata in vigore della legge 248/2006) e il 23 novembre 2010 (giorno antecedente all'entrata in vigore della legge 183/2010).

L'aumento del 50% è peraltro cessato con l'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 151 che ha modificato dal 24 settembre 2015 le disposizioni sanzionatorie in tema di lavoro e legislazione sociale.

La sentenza della Corte costituzionale 254/2014 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 36 bis, comma 7, del Dl 223/2006 (decreto Bersani) istitutivo della sanzione minima, di fatto ripristinando la disciplina dell'evasione contributiva di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 388/2000. Sia l'Inps (messaggio 7280 del 2015) che l'Inail (con la nota direzione centrale rischi del 5 novembre 2015, e poi da ultimo con la circolare numero 31 pubblicata lo scorso 28 luglio) hanno dato istruzioni in merito al mutato quadro normativo, soprattutto per quanto attiene alle modalità di rimborso.

Secondo quanto disposto dall'Inail, nel regime ordinario, in vigore dal 24 settembre 2015, in caso di accertamento di lavoro sommerso, ove il debitore non possa più effettuare la dichiarazione delle retribuzioni dovute nell'anno o nel periodo di riferimento, si applica la sanzione civile pari al 30% in ragione di anno del premio fissato, fino al tetto massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre il quale iniziano a decorrere gli interessi di mora.

Il rimborso dovrà essere preceduto da apposita istanza per il ricalcolo delle sanzioni ai sensi dell'articolo 116 della legge 388/2000 e dovrà essere restituita la differenza con quanto versato. In questo caso il termine per l'esercizio del diritto alla restituzione, che decorre dalla data del versamento, è indicato nel decennio (prescrizione ordinaria) e viene qualificato, lasciando qualche dubbio in proposito, come indebito previdenziale.

Una utile segnalazione riguarda il novero delle situazioni esaurite. La richiesta di restituzione si applica anche alle ipotesi di procedure concorsuali aperte, mentre, oltre agli esempi consueti relativi alle situazioni definite (giudicato, provvedimento amministrativo inoppugnabile, diritti estinti per decorso del termine di prescrizione o infine intervento di una decadenza sostanziale prevista dalla legge), la circolare Inail segnala il caso delle società cancellate dal registro delle imprese per le quali le sanzioni civili rimangono inalterate trattandosi di rapporti giuridici ormai estinti, nonché il divieto di restituzione di somme versate da parte di chi sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

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