Previdenza

Servizio civile universale, le regole per il riscatto dei contributi

di Mauro Pizzin


I soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95,possono riscattare in tutto o in parte i periodi corrispondenti al servizio civile universale, a domanda dell'assicurato e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile.
A chiarirlo è la circolare n. 108/17, pubblicata ieri, con cui l'Inps ha fornito i primi chiarimenti sul riscatto ai fini pensionistici dei periodi di servizio civile universale su base volontaria istituito dal dlgs 40/17, in vigore dallo scorso 18 aprile.
Si ricorda che sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria e a seguito di bandi pubblici di selezione, senza distinzione di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi Ue e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età. Il rapporto di servizio civile universale, che si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il servizio può svolgersi in Italia e all'estero, ha una durata non inferiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi.
Nella circolare si chiarisce che l'iscrizione in uno dei regimi previdenziali sopra richiamati rappresenta una condicio sine qua non per l'esercizio del riscatto, condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio versato nella gestione pensionistica in cui viene richiesto il riscatto. Gli oneri da riscatto sono inoltre posti totalmente a carico dell'interessato nei regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

La circolare 108/17 dell'Inps

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©