Previdenza

Sentenza di condanna e revoca delle prestazioni Inps

di Pietro Gremigni

L'Inps procederà a sospendere, anziché revocare, il pagamento delle prestazioni di disoccupazione e di tipo assistenziale nei confronti degli assicurati condannati per reati di particolare allarme sociale, quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti.

Con il messaggio 2302 del 5 giugno 2017 l'Inps, nel fornire istruzioni interne al proprio personale, illustra i tratti salienti di una disciplina introdotta dalla legge 92/2012.

Revoca delle prestazioni - La legge 92/2012 prevede che il giudice, con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Come detto, i reati in questione sono quelli di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti.

Revoca dei trattamenti previdenziali - Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse ai reati indicati.

Sospensione dei trattamenti - L'Inps in realtà, precisa il messaggio, applica, a seguito della sentenza giudiziale, la “sospensione” della prestazione nei confronti degli interessati e non la revoca, fino ad una eventuale riattivazione su domanda, previa verifica della completa esecuzione della pena.
In applicazione della predetta disposizione il ministero di Giustizia ha trasmesso all'Inps il primo elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato, sia antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 92/2012 (18 luglio del 2012), sia successivamente a tale data, purché la sentenza sia stata emessa prima dell'entrata in vigore della legge.
Nel caso di prestazioni assistenziali abbinate ad altre prestazioni (pensioni, rendite Inail, ecc.), per le quali non è stato possibile operare centralmente, la sede di lavorazione dovrà intervenire per disgiungere le prestazioni e, successivamente, bloccare quelle assistenziali.
In fase di prima applicazione, per la comunicazione effettuata dal ministero della Giustizia in data 19 febbraio 2017, la sospensione decorre dai pagamenti per il mese di maggio 2017, con conseguente decorrenza del calcolo degli arretrati delle prestazioni indebite dal 1° marzo 2017.

Riattivazione della prestazione - Qualora il soggetto chieda la riattivazione della propria prestazione, l'Inps dovrà preventivamente verificare l'avvenuta esecuzione della pena, acquisendo, in attesa del riscontro richiesto al ministero di Giustizia, il certificato di espiata pena, rilasciato dall'Ufficio del pubblico ministero competente.
Tale certificato deve attestare espressamente che è stata espiata la pena inflitta con la sentenza che ha dato luogo alla sospensione della prestazione, indicando numero ed anno della sentenza medesima.

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