Previdenza

Diritto all’indennità per le patologie gravi anche se curate a casa

di Antonello Orlando

All’interno del Jobs act degli autonomi sono ospitati gli interventi dedicati alla conciliazione vita-lavoro .

L’articolo 6, dedicato alle disposizioni fiscali e sociali, al comma 10 interviene sulla indennità di degenza ospedaliera per i lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata Inps, integrando le previsioni dell'’articolo 1 del decreto del ministero del Lavoro del 12 gennaio 2001. Infatti, al posto della più modesta indennità di malattia (che garantisce prestazioni ridotte del 50% rispetto a quelle previste dal decreto per i casi di degenza ospedaliera), la norma prevede che i periodi di malattia conseguenti ai trattamenti di cura delle patologie oncologiche o di natura cronica o, ancora, che comportino una completa inabilità lavorativa sono equiparati, ai fini del trattamento percepito dalla Gestione separata, alla degenza ospedaliera. Nella pratica ciò consentirà ai lavoratori autonomi affetti da tali patologie di fruire di un’indennità giornaliera che andrà dall’8 al 16% di 1/365 del massimale contributivo annuo, a seconda della anzianità contributiva accantonata nell’anno prima dell’evento, al posto dell’ordinaria indennità di malattia (dal 4 all’8%), pur senza essere degenti presso strutture ospedaliere.

In base all’articolo 14, per i lavoratori autonomi impegnati in un rapporto continuativo (i cui contorni cronologici andranno chiariti) gravidanza, malattia e infortunio potranno non estinguere il rapporto – su richiesta del lavoratore autonomo - generando un periodo di sospensione senza compenso di massimo 150 giorni; il committente potrà comunque recedere nel caso in cui dimostri che il suo interesse sia venuto meno. Il comma 2 estende le misure di sostituzione già attive (comma 5 dell’articolo 4 del dlgs 151/2001), dando la possibilità alla lavoratrice autonoma, d’intesa col committente, di essere sostituita non solo da un dipendente, ma anche da un collega autonomo o socio di sua fiducia, anche in forma di compresenza, onde assicurarne la continuità professionale.

Il comma 3 prevede la possibilità, nei casi di grave malattia o infortunio che pregiudichino l'attività lavorativa per più di 60 giorni, di richiedere una sospensione di contributi e premi assicurativi per massimo due anni, alla fine dei quali decorrerà una dilazione della contribuzione sospesa con un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

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