Previdenza

Entro il 15 del mese il versamento della provvista per gli esodati anziani

di Pietro Gremigni

La provvista versata dal datore di lavoro all'Inps per pagare le prestazioni di prepensionamento a favore dei lavoratori anziani in esodo deve essere disponibile sulla contabilità speciale della Sede INPS competente il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato a quello - sempre bancabile - immediatamente precedente.

L'Inps col messaggio 9607 del 12 dicembre 2014 ha chiarito le modalità di pagamento che mensilmente le aziende interessate devono fare entro il giorno 15 del mese precedente l'erogazione dell'assegno ai lavoratori esodati in base alla legge Fornero.

L'adempimento mensile riguarda le aziende che hanno attivato quel particolare strumento di anticipo pensionistico introdotto dalla legge 92/2012, denominato “esodo legge Fornero” e che consente appunto di prepensionare quei lavoratori a cui manchino non più di 4 anni per maturare la pensione. Il tutto ad esclusivo carico dell'azienda compresa la copertura contributiva dell'intero periodo di esodo fino alla pensione.

Prepensionamento dei lavoratori anziani - Vediamo di entrare un po' di più nel dettaglio e delineare meglio i contorni di questo istituto che ha dato il via all'introduzione di strumenti di pre pensionamento dopo la rigida riforma pensionistica del 2011.
I datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 lavoratori, in caso di eccedenza di personale e previo accordo sindacale con sindacati più rappresentativi in azienda, possono corrispondere ai lavoratori prossimi al pensionamento un incentivo all'esodo di importo pari alla pensione che spetterebbe a quel momento e a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, per un periodi in ogni caso non superiore a quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
Beneficiari sono i lavoratori a cui manchino non più di 4 anni per conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata (INPS circ. 119/2013 – Min. lavoro circ. 24/2013).

Il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione figurativa correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Deve inoltre:
-farsi rilasciare apposita fideiussione per garantire nei confronti dell'Inps il pagamento della provvista;
-versare mensilmente all'Inps la provvista pari al predetto trattamento più la contribuzione correlata con una maggiorazione del 15%, affinché l'istituto possa liquidare la somma al lavoratore il mese successivo.
Il pagamento della prestazione è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto - come per la generalità delle pensioni pagate dall'INPS - in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

Ammontare della provvista - Sia la prestazione di esodo che la relativa contribuzione correlata, devono essere maggiorate di una parte variabile, pari almeno al 15 % della predetta provvista, in funzione delle successive determinazioni adottate dall'Inps (Inps circ. 119/2013).
Pertanto il primo dei predetti elementi è costituito dall'ammontare della pensione maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro che tenga conto, aggiungiamo, dell'indennità di mancato preavviso qualora vi sia stata rinuncia al preavviso lavorato.
Il secondo elemento è la contribuzione correlata, calcolata applicando ad una determinata base imponibile l'aliquota di finanziamento del 33% (per i datori di lavoro del settore privato).
La base imponibile di riferimento è pari alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione dello stesso periodo e moltiplicata per il numero 4,33. Questo criterio di calcolo è applicabile alle prestazioni in esodo decorrenti dal 1° maggio 2015.
Pertanto se il lavoratore ad esempio, andato in esodo a fine 2016, ha percepito: nel 2016 45.000 euro – nel 2015 43.200 euro – nel 2014 41320 euro e nel 2013 44.690 euro, dovremo procedere così:
45.000 + 43.200 + 41.320 + 44.690 = 174.210 : 208 (settimane accreditate) = 837,55 x 4,33 = 3.626,59 che rappresenta la base imponibile su cui applicare la contribuzione previdenziale del 33% = 1.197,77 euro che è il valore mensile della contribuzione correlata.
L'importo della pensione maturata più la contribuzione correlata, il tutto aumentato di una percentuale del 15%, costituiscono l'ammontare della provvista mensile.

Versamento della provvista - Vediamo come funziona il meccanismo del versamento della provvista all'Inps, avvalendoci delle istruzioni contenute nel messaggio 17768/2014.
Il giorno 10 di ciascun mese l'istituto previdenziale individua le prestazioni in essere, per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo. L'importo viene reso disponibile sul sito internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito”, per i datori di lavoro.
L'accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazione.
Inoltre la provvista deve risultare nella disponibilità dell'Istituto medesimo prima dell'invio dei flussi di pagamento del mese successivo, al massimo entro il giorno 19 del mese, altrimenti i relativi pagamenti ai beneficiari vengono sospesi e non pagati.
Inoltre i bonifici di versamento della provvista dovranno ora contenere obbligatoriamente nel campo “Causale versamento”, nei primi tredici caratteri, la stringa “ESXNNNNAAAAMM”, che identifica il tipo di rata (corrente, maturate e non riscosse), il codice ente esodante attribuito dall'Inps e il mese dell'anno a cui si riferisce il versamento della provvista.
Il datore di lavoro deve infine inviare alla Sede INPS, tramite fax e nello stesso giorno in cui è stato disposto il versamento, copia del bonifico effettuato e il mese dell'anno a cui è riferito il versamento.

Fideiussione - Nell'ipotesi di assenza o insufficienza del versamento della provvista da parte del datore di lavoro per un periodo continuativo di oltre sei mensilità consecutive, la sede procederà ad escutere l'intera fideiussione, chiedendo alla banca garante il saldo in un'unica soluzione di quanto dovuto dal datore di lavoro per lo specifico programma di esodo, al netto dei pagamenti effettuati (INPS mess. 4468/2014).

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