Previdenza

Casa di abitazione esclusa dal reddito per le prestazioni di invalidità civile

di Enrico Brandi

Il reddito della casa di abitazione deve essere considerato non rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità.

Così l'Inps si è espresso con la circolare 74 del 21 aprile 2017, aderendo al più recente indirizzo della Corte di cassazione, dopo avere seguito in precedenza l'orientamento opposto.

Diverse recenti sentenze di Cassazione, infatti, mettono in evidenza che l'insieme delle norme che regolano la questione, dalla legge 118/1971 la quale rinvia all'articolo 26 della legge 153/1969 sull'assegno sociale, prevedono l'irrilevanza del reddito della casa di abitazione ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile.

Maggiorazione sociale - Lo stesso criterio va applicato anche per il riconoscimento alla maggiorazione sociale a favore degli invalidi civili con meno di 65 anni di età, perché si tratta di prestazione anch'essa collegata al reddito, da cui va escluso quello relativo all'abitazione.

Riconoscimento dei benefici - Dal punto di vista operativo, dal 1° gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.

Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.
Nei confronti pertanto delle domande in fase di prima liquidazione e delle prestazioni in essere, l'Inps procederà in automatico a riconoscere gli importi dovuti, senza necessità di alcuna richiesta da parte degli interessati.

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