Previdenza

Per la missione Onu nessun bonus previdenziale

di Pietro Gremigni

Il beneficio previdenziale dell'aumento di un anno per ogni campagna di guerra non è estensibile ai militari impegnati in missioni per conto ONU nei cui confronti resta applicabile il solo art. 19 del D.P.R. n. 1092 del 1973 che prevede un incremento di un terzo del servizio prestato.

L'Inps con il messaggio 26 aprile 2016, n. 1750 ha illustrato la sentenza della Corte costituzionale del 4 ottobre 2016 che ha respinto la questione di incostituzionalità della legge n. 1746 del 1962 che limita l'incremento di un anno ai fini previdenziali del periodo di servizio ai soli combattenti della prima guerra mondiale.

In conseguenza di ciò il messaggio si occupa del risvolto operativo legato al versamento dei riscatti di tali periodi. Infatti ai fini dell'indennità di buonuscita le Sedi Inps dovranno provvedere a rettificare tutti i riscatti concernenti il riconoscimento delle campagne di guerra, ammettendo a riscatto, in luogo dell'intera campagna stessa, il solo aumento di un terzo del servizio prestato.

I contributi di riscatto versati devono essere restituiti agli utenti e successivamente dovrà essere fornita formale comunicazione del rimborso stesso al datore di lavoro per i successivi adempimenti fiscali di sua competenza.

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