Previdenza

Sulla pensione Ape a basso impatto

di Maria Carla De Cesari e Fabio Venanzi

Le banche potranno cartolarizzare i finanziamenti per l’Ape, l’anticipo pensionistico previsto dalla legge di Bilancio, che consentirà di smettere prima di lavorare in attesa dell’età per l’assegno di vecchiaia. In questo modo, per gli istituti di credito si rende più appetibile la partecipazione all’operazione Ape: il prestito può essere concesso per 43 mesi, sarà restituito in 20 anni, a partire dalla pensione di vecchiaia, e verrà garantito da un fondo di garanzia gestito dall’Inps.

La possibilità di cartolarizzazione è contenuta nella manovra correttiva – il Dl 50 è appena approdato in Gazzetta – e arriva alla vigilia del debutto dell’Ape volontaria, che dovrebbe partire in maggio, non il 1° come stabilito dalla legge, ma nelle prossime settimane, visto che il Dpcm è ormai pronto e deve ricevere il parere del Consiglio di Stato.

Certo, il Dpcm è solo un tassello necessario per la partenza dell’Ape volontaria, accessibile a coloro che hanno compiuto 63 anni e ai quali mancano non più di tre anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia, potendo vantare almeno 20 anni di contributi. Occorre – tra l’altro – la convenzione con le banche finanziatrici, ma la norma sulla cartolarizzazione (articolo 53 delDl 50) è fatta apposta per facilitare il coinvolgimento del sistema bancario.

Intanto, sulla base dello schema di Dpcm è possibile fare i conti circa i costi e la convenienza dell’Ape. Tra gli elementi che emergono dallo schema di Dpcm: l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica sarà calcolato con riferimento all’importo di pensione maturato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto. L’importo dell’Ape volontario sarà determinato al netto dell’Irpef dovuta solo per il reddito da pensione, compresa l’addizionale regionale ma esclusa quella comunale, applicando altresì le detrazioni fiscali spettanti e vigenti alla data della certificazione del diritto da parte dell’Inps. La quota contributiva – che decorre dal 1996 per coloro che avevano meno di 18 anni di contributi alla fine del 1995, o dal 2012 per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi entro il 1995 – sarà calcolata sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti al momento della domanda, superando di fatto la criticità che era emersa dalle schede dell’Inps dove si precisava che l’importo sarebbe stato pari a quello della pensione futura. Infatti, a causa degli adeguamenti legati alla speranza di vita che comportano la rideterminazione dei coefficienti (in riduzione), non è possibile stabilire quali saranno quelli vigenti dal 1° gennaio 2019, quando è fissato il nuovo adeguamento. La commissione di accesso al fondo di garanzia è fissata all’1,60% dell’importo di ciascun finanziamento. Secondo quanto prevede la legge di Bilancio, la pensione al netto del rimborso Ape non potrà essere inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo.

Le proiezioni effettuate e pubblicate in pagina sono state effettuate sulla base di un Tan del 2,8%, un costo dell’assicurazione contro i rischi di premorienza del 39% e, appunto, con una commissione dell’1,6% per l’accesso al Fondo di garanzia. La restituzione dell’Ape, nei 20 anni successivi al pensionamento, potrà beneficiare della detrazione del 50% per quanto riguarda i costi di interessi e assicurazione. Le proiezioni pubblicate in pagina quantificano i costi dell’Ape: i calcoli e il confronto sono sviluppati passo passo, per un anticipo di 24 mesi, 80% della pensione netta di 2mila euro. Il Taeg, alla fine risulta del 3,25 per cento. L’elemento-novità delle proiezioni è costituita dall’attualizzazione (tasso del 2,8%) delle somme percepite, che evidenzia una differenza dello 0,4% tra quanto si incasserebbe in 20 anni di pensione senza Ape e in 22 anni tra anticipo e pensione. Nella sintesi grafica pubblicata a lato sono riportati i valori anche per anticipi di 12 e 36 mesi.

Lo schema di Dpcm sull’Ape volontaria contiene anche una clausola di garanzia nel caso in cui nel 2019 si innalzi l’aspettativa di vita e aumentino i requisiti di età per andare in pensione di vecchiaia: in quel caso si allungherà anche il periodo di percezione dell’Ape. Confermata la graduazione dell’Ape richiesta sulla pensione rispetto alla durata dell’anticipo: 75, 80,85,90% (rispettivamente per anticipi fino 43 mesi; da 24 a meno di 36; da 12 a meno di 24; meno di 12 mesi).

In merito all’Ape sociale, si segnala che, in base al Dpcm in attesa del parere del Consiglio di Stato, l’accesso alla prestazione sarà possibile anche da parte di coloro che non abbiano diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti o si tratti di operaio agricolo in condizione di non occupazione. Inoltre, il requisito di accesso è stabilito a 63 anni mentre la durata massima della prestazione – a differenza dell’Ape volontaria – sarà calcolata in funzione dei mesi mancanti al raggiungimento dell’età prevista tempo per tempo per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

La manovra correttiva stabilisce infine che le attività faticose (per esempio, i camionisti o il personale sanitario non medico che lavora in turni) devono essere svolte per sei anni e non si tiene conto dell’eventuale interruzione dell’attività se limitata a 12 mesi, se c’è un recupero immediatamente antecedente.

I calcoli

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