Previdenza

Benefici pensionistici ai lavoratori non vedenti

di Silvano Imbriaci

La legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) introduce, per i lavoratori non vedenti, un beneficio pensionistico sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo (art. 1, comma 209). Oggetto dell'intervento normativo è l'articolo 9, comma 2, della legge n. 113/1985, norma che in origine, considerando le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti particolarmente usuranti, riconosceva a questi lavoratori, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (cfr. circ. Inps n. 138/1987).

L'articolo 2 della legge n. 120/1991 (norma di interpretazione autentica) ha poi esteso questo beneficio a tutti i lavoratori dipendenti non vedenti, anche agli effetti dell'anzianità assicurativa (cfr. circ. Inps n. 173/1991). L'aver legato il beneficio all'attività di lavoro effettivamente svolta e ai contributi effettivamente versati, nell'ambito del sistema contributivo, non ha comportato tuttavia un corrispondente aumento delle somme effettivamente oggetto del trattamento pensionistico. La legge di bilancio per il 2017 ha quindi esteso la maggiorazione dei 4 mesi anche all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo. In altre parole, nel calcolo della pensione con il sistema contributivo, determinato il montante individuale, l'importo della pensione si ricava attraverso l'applicazione di coefficienti di trasformazione che traducono in pensione annua il montante contributivo e la cui entità dipende da alcune variabili tra cui l'anzianità contributiva e l'età anagrafica. Dunque, dalla maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto (nel limite del 70° anno di età, con adeguamento agli incrementi della speranza di vita) deriva una maggiorazione del coefficiente di trasformazione, con un incremento complessivo del trattamento pensionistico. Fermi restando i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (cfr. circolare Inps n. 35/2012 e messaggio n. 800/2014), dal coordinamento dell'articolo 2 della legge n. 120/1991 con l'articolo 1 della stessa legge - che per definire la condizione di privo della vista richiama il primo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482 - discende che il beneficio (già riconosciuto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 113/85) riguarda tutti i lavoratori privi della vista, intendendo per tali coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Si tratta dunque dei ciechi civili, dei ciechi invalidi per servizio o per lavoro, nonché dei ciechi di guerra.

Quanto alla decorrenza, il beneficio secondo la circolare Inps n. 73 del 14 aprile 2017 può riguardare solo le pensioni aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), fermo restano il possesso del requisito sanitario. Nel caso in cui il trattamento sia liquidato a non vedenti di età inferiore a 57 anni l'incremento convenzionale relativo ai periodi di lavoro determina un aumento dell'età anagrafica, cui fare riferimento per l'individuazione del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Pertanto, in presenza di un'età anagrafica, come rideterminata per effetto dell'incremento convenzionale, inferiore a 57 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo a tale età. Nel caso di servizi inferiori all'anno la maggiorazione figurativa da attribuire sarà corrispondentemente ridotta, mentre nulla è innovato per quanto concerne l'attribuzione del beneficio per la quota di pensione liquidata con il sistema retributivo.

Un'ultima indicazione riguarda il procedimento. Il beneficio non è automatico ma è subordinato alla presentazione di apposita domanda amministrativa da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata da idonea documentazione, restando escluse le pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 2017.

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