Previdenza

Malattia e maternità: così gli indicatori 2017

di Pietro Gremigni

Sono stati confermati per il 2017 i valori di riferimento per l'erogazione delle prestazioni di malattia, maternità e congedo straordinario legati ad alcuni indicatori contributivi e pensionistici.
Ne dà notizia l'Inps con la circolare 70 dell'11 aprile 2017.
L'ipotesi riguarda soprattutto alcune categorie specifiche di lavoratori, mentre in altri casi come per i congedi parentali e i congedi straordinari handicap è interessata l'intera platea dei lavoratori dipendenti.

Rivalutazione 2017 - L'aggiornamento dei valori di riferimento è conseguenza della fissazione del dato inflazionistico operata dall'Istat. Come conseguenza del mancato incremento dei prezzi al consumo, i valori di riferimento per calcolare le prestazioni Inps erogate nel 2017 per alcune categorie di lavoratori risultano gli stessi dell'anno precedente.

Soci lavoratori - I trattamenti di malattia e maternità/paternità per i lavoratori soci di società e cooperativa vanno calcolati sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2017, ad euro 47,68.

Agricoli - Per le seguenti tipologie di lavoratori i valori di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono ragguagliate:
-al minimale di 42,41 euro giornaliere per gli agricoli a tempo determinato;
-sul reddito medio giornaliero pari a 56,62 euro (valore 2016) per compartecipanti familiari e piccoli coloni, in attesa della determinazione del valore per il 2017.

Domestici - Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2017, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
• euro 6,97 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,88;
• euro 7,88 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,88 e fino a euro 9,59;
• euro 9,59 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,59;
• euro 5,07 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome delle gestioni speciali Inps - L'indennità di maternità per le seguenti lavoratrici autonome iscritte nelle gestioni speciali dell'Inps è calcolata sulla base dei seguenti valori giornalieri:
-42,41 euro per Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali;
-47,68 per le artigiane e commercianti;
-26,49 per le pescatrici.

Iscritti alla gestione separata - Per gli eventi insorti nel 2017, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia corrisponde a euro 70.266,80.
Per gli eventi di malattia del 2017 l'indennità è pari a:
· euro 10,99 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
· euro 16,49 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
· euro 21,99 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
In caso di degenza ospedaliera le indennità sono raddoppiate.

Congedo parentale - Il genitore lavoratore dipendente che, nel 2017, chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli normalmente previsti e in particolare qualora il bambino abbia più di 6 anni fino a 8 anni, ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2017 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.311,43.

Congedo straordinario - Per chi fruisce nel 2017 del congedo straordinario per assistere familiari portatori di handicap grave l'indennità Inps non potrà eccedere il valore di 47.445,82 euro, mentre il valore massimo della retribuzione figurativa per accreditare i contributi è pari a 35.674 euro.

Assegno di maternità non a carico Inps - In due casi viene prevista l'erogazione di un assegno di maternità o l'integrazione ai trattamenti Inps a carico dei comuni o dello stato.
In particolare per il 2017:
-l'importo dell'assegno di maternità dello Stato integrativo degli ordinari trattamenti economici (articolo 75 del Dlgs n. 151/2001) è pari, nella misura intera, ad euro 2.086,24 per ogni figlio nato o adottato;
-l'assegno di maternità a carico dei comuni è pari a euro 338,89 mensili per complessivi euro 1.694,45 per i nuclei con un valor dell'Isee, riferito a 3 componenti, non superiore a 16.954,95 euro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©