Previdenza

Il trattamento economico per invalidità civile si riattiva senza nuovo accertamento dei requisiti sanitari

di Pietro Gremigni

Nel caso di rigetto, revoca o sospensione dei trattamenti economici collegati a uno stato di invalidità civile non è necessario attivare un nuovo procedimento di accertamento dei requisiti sanitari se già in possesso dell'interessato.

L'Inps, col messaggio 1487 del 4 aprile 2017, riepiloga le situazioni che si riflettono sulla spettanza delle indennità economiche di soggetti invalidi già in possesso del requisito sanitario.

Si tratta dell'attuazione di quanto previsto dal regolamento 698 del 1994 in base al quale occorre distinguere la fase di accertamento sanitario - che riconosce al soggetto lo status di invalido - dalla fase di concessione di eventuali provvidenze economiche.

In pratica, qualora il diritto alla prestazione economica di invalidità civile, cecità o sordità non sia stato riconosciuto o respinto per insussistenza del requisito socio-economico e, successivamente, l'interessato ritenga che esso si sia perfezionato, potrà presentare una domanda di riconoscimento nelle seguenti situazioni:
1) successivamente al rigetto della domanda di prestazione d'invalidità civile per mancanza dei requisiti socio-economici;
2) successivamente alla revoca della prestazione economica a causa della sopravvenuta perdita del requisito socio-economico;
3) successivamente alla sospensione della prestazione economica a causa della perdita provvisoria del requisito socio-economico (ricovero, venir meno della frequenza, superamento dei requisiti reddituali per liquidazione di arretrati, eccetera).

In tutti i casi al modello di domanda AP93si dovrà allegare il verbale sanitario in corso di validità già in possesso dell'interessato.

Nuovo accertamento - Solo qualora il verbale sanitario preceda di almeno due anni la presentazione del modello di domanda AP93, dovrà essere valutato dalla struttura competente se sussistano le condizioni per sottoporre l'interessato a un nuovo accertamento sanitario. In tal caso l'eventuale liquidazione avverrà all'esito dell’accertamento.

Pagamento delle indennità e interessi - Una volta presentata la nuova domanda completa e con tutti gli allegati richiesti per il riconoscimento delle provvidenze economiche, decorrono i 120 giorni entro i quali l'Inps deve pagare quanto dovuto, pena, al superamento del 120° giorno, il riconoscimento degli interessi legali.

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