Previdenza

Morte per puntura d’insetto, corretto l’aumento del premio Inail

di Mauro Pizzin


Nel calcolo del premio Inail il tasso specifico aziendale va calcolato includendo nel computo degli oneri a carico dell'Istituto anche quelli cosiddetti “indiretti”, senza alcuna distinzione tra gli eventi dovuti per colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore, purché tali eventi siano ricompresi nell'ambito di tutela stabilito dal Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 2, Dpr 1124/65).

È stato sulle basi di queste osservazioni, poggianti su una giurisprudenza consolidata, che la Corte di cassazione, con la sentenza 8597/2017, depositata ieri, ha dato ragione all'Inail nella causa avviata nei confronti dell'istituto assicurativo da parte di un'azienda a cui era stato aumentato il tasso di premio dopo che nell'agosto del 2006 un suo dipendente, mentre era alla guida di una betoniera, era stato colpito da uno shock anafilattico per la puntura di un'insetto, evento che ne avrebbe poi provocato la morte.

Dopo che in primo grado il Tribunale di Vercelli aveva dato ragione all'azienda, la quale aveva chiesto il ricalcolo del premio senza che si tenesse conto dell'infortunio mortale, la Corte d'appello di Torino, a cui aveva presentato ricorso l'Inail, aveva invece accolto l'impugnazione dell'istituto assicurativo affermando che l'evento mortale, pur essendo stato determinato dal caso fortuito, con assenza di ogni responsabilità da parte dell'imprenditore, non esclude l'occasione di lavoro, essendo l'infortunio connesso alla modalità di svolgimento dell'attività lavorativa con conseguente legittimità dell'aumento del premio.

L'azienda a quel punto aveva fatto a sua volta ricorso in Cassazione, sostenendo che l'occasione di lavoro sussiste solo quando l'attività lavorativa esponga il soggetto ad un rischio diverso da quelli gravanti sulla generalità dei cittadini o aggravi questi ultimi in misura non trascurabile: tesi non accolta dai giudici di legittimità, secondo cui, invece, per l'articolo 2 del Dpr 1124/65 sono coperti dall'assicurazione non solo gli infortuni riconducibili al rischio “tipico” della specifica lavorazione, ma anche quelli derivanti da caso fortuito e, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto.

Partendo da questi presupposti, per la Cassazione nel giudizio di secondo grado correttamente è stato sottolineato come l'evento che ha dato corso alla sequenza causale che ha poi determinato la morte del lavoratore, ossia la puntura dell'insetto, si sia verificato in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall'essere in quel momento il soggetto intento all'attività di lavoro e, quindi, occupato alla guida dell'automezzo, fatto che gli ha impedito o comunque reso più difficile difendersi dall'insetto. Per la Corte si tratta di un accertamento di fatto congruo ed esaustivo, insindacabile in Cassazione.

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