Previdenza

Requisiti più alti e calcolo contributivo per la pensione dei giornalisti

di Pietro Gremigni

Con l'approvazione della delibera 62/2016 l'Inpgi ha elevato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e ha introdotto il sistema di calcolo contributivo per i giornalisti.

La circolare 2/2017 illustra le novità.

Pensione di vecchiaia - Cambiano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, fermo restando i 20 anni di anzianità contributiva, con elevazione degli stessi rispetto ai precedenti requisiti di 61 anni delle donne (che avrebbero dovuto innalzarsi a regime entro il 2021) e 65 per gli uomini.
Ecco i nuovi requisiti dal 2017:
2017: 66 anni (uomini) e 64 anni (donne);
2018: 66 anni e 7 mesi (uomini) e 65 anni e 7 mesi (donne);
2019: 66 anni e 7 mesi (uomini) e 66 anni e 7 mesi (donne).
Dal 2019 il requisito di età previsto per la pensione di vecchiaia sarà adeguato in base agli incrementi della speranza di vita.

Calcolo contributivo - Per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2017 trova applicazione il sistema di calcolo contributivo indicato dall'articolo 1 della legge 335/1995.
Per i giornalisti privi di anzianità contributiva che si iscrivano all'Istituto a far data dal 1° gennaio 2017 è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile pari a 100.324,00 euro per il 2017.
I giornalisti assunti dopo il 31 dicembre 2016, ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 2017 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di accredito.

Nuovi assunti - Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2016, i datori di lavoro devono:
- acquisire una dichiarazione del giornalista attestante l'esistenza o meno di anzianità contributiva riferita a periodi anteriori al 1 gennaio 2017. In caso affermativo, devono sottoporre a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione, senza applicare il massimale;
- in caso di dichiarazione negativa da parte del giornalista ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso, applicare il prelievo contributivo Ivs la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo;
- applicare il massimale contributivo per la sola aliquota di contribuzione pensionistica (attualmente pari al 33% della retribuzione imponibile) compresa l'aliquota Ivs aggiuntiva dell'1% posta a carico del lavoratore. Il massimale predetto non opera, infatti, per le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.

Contributo contratti temporanei - Da febbraio 2017, in linea con la legge 92/2012, è istituita un'aliquota addizionale al contributo di disoccupazione, pari all'1,4% della retribuzione imponibile, applicata ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato e posta interamente a carico del datore di lavoro.
Il contributo è inapplicabile ai giornalisti assunti presso le pubbliche amministrazioni e a quelli assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori assenti.

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