Previdenza

Definiti i premi per i lavori extra Ue

di Mauro Pizzin

Per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari i premi assicurativi per l’anno in corso vanno calcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal Decreto del ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, del 22 dicembre 2016. Lo sottolinea l’Inail con la circolare 12/17, pubblicata ieri sul sito internet dell’Istituto.

Nel documento si ricorda che la tutela dei lavoratori che operano in Paesi extracomunitari con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto legge 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge 398/1987, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto.

Nonostante faccia riferimento ai soli lavoratori italiani, la normativa è applicabile anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese che non sia membro Ue, a cui non si applichi la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) o con cui non siano state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.

L'Istituto ha confermato l’applicabilità dei valori convenzionali anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall'articolo 4, comma 1, del Dlgs 38/00. Trattandosi, inoltre, di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali e collaborazioni coordinate continuative e le collaborazioni occasionali. In questi casi - chiarisce l’Inail - il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati all’estero in tali collaborazioni il premio assicurativo deve essere calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti da costoro nel rispetto del minimale e del massimale previsto per il pagamento delle rendite Inail.

Nel documento si sottolinea, ancora, che le retribuzioni convenzionali mensili individuate nelle tabelle allegate al Decreto 22 dicembre 2016 sono frazionabili in ventisei giornate soltanto nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro e trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese. Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa.

La circolare Inail 12/17

Il Decreto 22 dicembre 2016

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