Previdenza

Per la pensione valgono anche i contributi inferiori a un anno se in Paesi Ue

di Arturo Rossi

I periodi di contribuzione inferiori a un anno, compiuti in uno Stato che applica i regolamenti comunitari, devono essere presi in considerazione da parte dell'istituzione o delle istituzioni degli altri Stati membri presso i quali l'interessato può far valere almeno un anno di contributi, sempreché siano soddisfatti i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa nazionale. Lo precisa l'Inps con messaggio 7 marzo 2017, numero 1059, in seguito ad alcuni quesiti posti in merito ai criteri per l'utilizzo dei periodi esteri inferiori all'anno.

A tal proposito, viene richiamato l'articolo 57 del regolamento Ce 883/2004, che conferma sostanzialmente quanto previsto dalla precedente regolamentazione comunitaria all'articolo 48 del regolamento Cee 1408/71, che prevede che l'istituzione competente, alla quale viene richiesta la prestazione, non deve concederla se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata non raggiungono un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto è acquisito in virtù di tale legislazione. Lo scopo della disposizione è garantire, almeno in uno dei regimi assicurativi ai quali il lavoratore è stato iscritto, nel caso abbia maturato in più Stati dell'Unione europea brevi periodi di assicurazione, la completa utilizzazione di detti periodi, anche se inferiori all'anno.
Tali periodi devono essere presi in considerazione sia per accertare il raggiungimento del diritto a pensione in virtù della legislazione applicata da dette istituzioni, che per il calcolo della misura della prestazione.

In particolare, i periodi assicurativi esteri inferiori all'anno devono essere presi in considerazione per la determinazione dell'importo pensionistico italiano sia nel caso in cui il requisito contributivo per il diritto a pensione risulti perfezionato con la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri, sia nel caso in cui il requisito contributivo per il diritto a pensione risulti perfezionato in base ai soli periodi assicurativi italiani. Tali periodi esteri possono essere presi in considerazione per incrementare la misura della pensione italiana, solo se, in base alla legislazione applicata dallo Stato in cui sono stati maturati, non abbiano dato luogo ad alcuna prestazione pensionistica; la considerazione di detti periodi deriva dalla mancata utilizzazione degli stessi da parte dell'istituzione estera competente.

Per quanto concerne la totalizzazione, prevista dal Dlgs 42/2006, a integrazione di quanto comunicato con la circolare 119/2012, punto 5, lettera c, l'Inps precisa che i periodi esteri, indipendentemente dalla loro durata e, quindi, ancorché inferiori all'anno, possono essere utilizzati ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi richiesti ai sensi del decreto citato. Il diritto alla prestazione in regime di totalizzazione potrà essere accertato anche con la totalizzazione dei periodi esteri solo se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in Italia (anche sommando più gestioni tra quelle previste dal medesimo decreto) non sia inferiore al requisito contributivo minimo richiesto per l'accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

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