Previdenza

Bonus nascita al settimo mese di gravidanza

di M.Pri.

Il bonus da 800 euro previsto per ogni nascita, adozione, affidamento avvenuto dal 1° gennaio 2017 verrà corrisposto per ogni evento, a prescindere dal numero di bambini nati, adottati o affidati contestualmente. È questa una delle indicazioni fornite dall’Inps nella circolare 39/2017 con cui vengono indicati requisiti e documentazione necessari per beneficiare del contributo, in attesa che vengano fornite le indicazioni per l’invio delle domande.

L’articolo 1, comma 353, della legge di bilancio 2017 (la 232/2016) stabilisce che «a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio… è corrisposto dall’Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione». Per quanto riguarda l’evento che dà diritto al bonus, la circolare elenca l’adozione nazionale o internazionale di un minorenne, l’affidamento preadottivo nazionale o internazionale, il parto anche se antecedente all’inizio dell’8° mese, il compimento del 7° mese di gravidanza. Dunque, come confermato dall’Inps al Sole 24 Ore, il diritto si raggiunge al 7° mese di gravidanza, anche se poi non dovesse verificarsi il parto.

Le madri devono avere residenza in Italia, cittadinanza italiana o comunitaria oppure status di rifugiato politico e protezione sussidiaria, o ancora, un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo o carta di soggiorno per familiari di cittadini Ue. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata nella circolare 39/2017.

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