Previdenza

Contributi, sconto entro il 28 febbraio per artigiani e commercianti

di Antonello Orlando

Gli imprenditori artigiani e commercianti, che hanno aderito durante il 2016 al regime forfettario di determinazione del reddito, e che desiderano richiedere lo sconto sui contributi loro riservato devono presentare domanda entro il 28 febbraio.

La legge di Stabilità del 2015 (la 190/2014, commi 53 e seguenti), così come modificata dalla manovra dell’anno successivo (legge 208/2015), ha previsto, per gli imprenditori destinatari del regime fiscale forfettario, una misura agevolativa parallela che determina una riduzione del 35% della contribuzione dovuta alla gestione Inps degli artigiani e commercianti, escludendo così i liberi professionisti senza cassa anche se beneficiari dello stesso regime forfettario. L’esatta platea di coloro che possono esercitare l’opzione per questo regime è contenuta nell’allegato 4 dell’attuale testo della legge 190/2014 che elenca tutti i codici Ateco agevolabili.

Chi ha intrapreso nel corso del 2016 una nuova attività d’impresa, per la quale intende beneficiare nel corso del 2017 del regime contributivo agevolato, dovrà dunque comunicare la propria adesione entro il 28 febbraio nelle modalità specificate con la circolare Inps 29/2015, utilizzando l’apposito modulo telematico presente nel “cassetto per artigiani e commercianti” sul sito Inps.

L’istituto di previdenza specifica, inoltre, che tale adempimento non sarà necessario per chi vi avesse già provveduto lo scorso anno: la riduzione del 35% si applicherà infatti automaticamente nel 2017 a tutti quei soggetti che ne hanno già beneficiato nel 2016, a condizione che abbiano ancora i requisiti di agevolazione fiscale illustrati dettagliatamente dall’amministrazione finanziaria con la circolare 10/E del 2016 e che non abbiano presentato formale rinuncia nelle modalità descritte dalla circolare Inps 35/2016.

Può essere utile specificare che la riduzione contributiva opera anche sul minimale annuale previsto dalla gestione artigiani e commercianti, col potenziale effetto di ridurre i contributi dovuti sotto tale soglia, che per il 2017 oscilla fra 3.202 e 3.682 euro.

In base all’articolo 2, comma 29, della legge 335/1995, l’accredito dell’intera annualità assicurativa ai fini del diritto a pensione avviene solo se la contribuzione è pari o superiore al minimale. Quindi, come specificato dalla circolare 35/2016, se per effetto dell’agevolazione l’importo dei contributi versati risultasse inferiore al suddetto minimale, sarebbe accreditato solo un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Dunque, prima di aderire al regime agevolativo, sarà importante valutarne l’impatto nella costruzione del proprio percorso pensionistico.

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