Previdenza

Per il contributo addizionale vale la data dell’istanza

Per pagare il contributo addizionale occorre prestare attenzione alla specifica casistica in cui si trova l’azienda e definire quale tra le procedure indicate nella circolare Inps 9/2017 applicare.

Le regole del Dlgs 148/2015 (articolo 44) trovano, infatti, applicazione per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (24 settembre 2015).

Pertanto, la nuova misura del contributo addizionale si applica alle Cig per le quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di questa data.

Viceversa, per i trattamenti richiesti entro il 23 settembre 2015 - seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data - continua a trovare applicazione la disciplina antecedente al Jobs act.

Esistono, altresì, alcune casistiche di Cigs, individuate dal ministero del Lavoro con la circolare 30/2015, che vanno in deroga a questo schema e per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina. Si tratta delle seguenti fattispecie:
• proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015;
• istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015.

Inoltre, con la nota del 21 dicembre 2015, il Lavoro ha precisato che non si applica la disciplina del Dlgs 148 anche in tutti i casi in cui la consultazione sindacale o il verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del Jobs act e le relative istanze di Cigs siano state presentate tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015: pertanto, i datori di lavoro interessati non saranno soggetti alla disciplina del nuovo contributo addizionale.

Peraltro, il contributo addizionale non è dovuto per:
• interventi di Cigo, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili (comma 3, dell’articolo 13, del Dlgs 148);
• imprese sottoposte a procedura concorsuale;
• imprese che ricorrono ai trattamenti di cui al comma 10-ter, dell’articolo 7, del Dl 148/93;
• imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che accedano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di Cigs per le causali previste dal Dlgs 148/2015.

Per cassa integrazione in regime di Jobs act, se le imprese, nelle more della circolare 9/2017, hanno comunque effettuato conguagli e pagamenti del contributo addizionale utilizzando impropriamente i codici previgenti, dovranno attendere ulteriori istruzioni Inps.

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