Previdenza

Pensioni più vicine con lavori usuranti

di Fabio Venanzi

Si avvicina la scadenza del 1° marzo entro la quale chi svolge lavori usuranti deve presentare la domanda all’Inps per poter accedere al pensionamento con la quota pari almeno a 97,6. La scadenza riguarda coloro che perfezioneranno i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2017. La quota deve essere perfezionata con 61 anni e sette mesi di età e una anzianità contributiva di 35 anni, oltre ai resti utili a raggiungere il requisito richiesto.

L’ultima legge di bilancio ha reso meno gravoso l’accesso alla prestazione. Infatti, dal 1° gennaio 2017 sono state disapplicate le finestre mobili di 12/18 mesi, cioè il differimento tra la data di perfezionamento dei requisiti e la riscossione del primo assegno pensionistico. Inoltre dal 2019 e fino al 2026 la speranza di vita non sarà più aggiornata, pertanto i requisiti richiesti fino al 2026 saranno gli stessi di oggi.

Il 2017 è caratterizzato altresì dal fatto che, coloro che perfezioneranno i requisiti nel corso del 2018, dovranno presentare l’stanza all’Inps entro il 1° maggio di quest’anno. Prima della modifica normativa tale termine era fissato al 1° marzo 2018.

Per accedere alla pensione di anzianità con i requisiti agevolati occorre che l’attività usurante sia stata svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno metà della vita lavorativa complessiva. È venuto meno il vincolo che la mansione usurante dovesse essere svolta anche nell’anno di maturazione dei requisiti pensionistici.

I possibili beneficiari sono i lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti (come i lavori in galleria, cave, asportatori di amianto e similari), coloro che lavorano di notte a turni e/o per l’intero anno oppure gli addetti alla cosiddetta “linea continua”. Riguarda altresì i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (compresi gli autisti scuolabus).

In genere la quota sale di una unità (e quindi a 98,7) con almeno 62 anni e sette mesi di età, se nella contribuzione sono presenti periodi di lavoro svolto in qualità di autonomo che ha comportato l’iscrizione alla gestione speciale dell’Inps (artigiani, commercianti o coltivatori diretti).

Se il numero di turni notturni è inferiore a 78 notti all’anno, la quota subisce una maggiorazione. Infatti, se di numero compreso tra 72 e 77 all’anno, la quota giunge a 98,6 con almeno 62 anni e sette mesi. Se il numero delle notti è compresa tra 64 e 71 all’anno, la quota richiesta è 99,6 con almeno 63 anni e sette mesi di età. Anche in questi casi la presenza di contribuzione da lavoratore autonomo comporta l’incremento della quota e della corrispondente età anagrafica di una unità.

A fronte di questi interventi migliorativi, il legislatore ha previsto che entro il 2 marzo debba essere emanato un decreto da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell’Economia e finanze, volto a introdurre semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio. Tuttavia il decreto non è ancora stato pubblicato.

La presentazione della domanda oltre i termini sopra esposti, in caso di accertamento positivo dei requisiti, comporterà il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di un mese se il ritardo è compreso entro un mese rispetto alla data del 1° marzo, due mesi per un ritardo compreso tra un mese e tre mesi, tre mesi per ritardi più ampi.

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